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Giustiniano imperatore (483-565 d.C.)

L'imperatore Giustiniano
Giustiano. Mosaico di san Vitale,
a Ravenna.

NOTA BENE. Questo testo è un semplice "appunto", pubblicato provvisoriamente in attesa di trovare il tempo
per curare o farne curare la traduzione, il commento, o entrambe le cose.

Novella 77 del Corpus Iuris civilis  [538] [1]
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 LXXVII
 Ut non luxurietur contra naturam neque iuretur per capillos aut aliquid huiusmodi neque blasphemetur in Deum.
77
Non si copuli contro natura né si giuri "per i capelli [di Dio]" o per altra simile cosa, né si bestemmi contro Dio.
Imp. Iustinianus Aug. Constantinopolitanis. L'augusto imperatore Giustiniano agli abitanti di Costantinopoli

<Praefatio.>
Omnibus hominibus qui sapiunt manifestum esse arbitramur omnia nos et studia et vota in eo collocare ut ii qui nobis crediti sunt a domino deo recte vivant et eius clementiae participes fiant, quoniam dei quoque benignitas non interitum sed conversionem et salutem vult, eosque qui peccaverunt et in viam redeunt suscipit deus.

Premessa.
Siamo testimoni per tutti gli uomini che sanno che è manifesto che rivolgiamo tutti i nostri sforzi e preghiere in modo che tutti coloro che sono affidati a noi da Dio padre vivono rettamente e sono partecipi della sua clemenza, poiché anche la bontà di Dio vuole non morte ma conversione e salvezza, e Dio accoglie coloro che hanno peccato e ritornano sulla retta via. 
Propterea omnes hortamur ut dei timorem in animo habeant et clementiam eius implorent, ac scimus omnes qui deum diligunt et misericordiam eius expectant id facere. Perciò esortiamo tutti ad avere nell’animo il timore di Dio e implorare la sua clemenza, e sappiamo che tutti quelli che amano Dio e attendono la sua misericordia, lo fanno.
Caput I
Capitolo 1

Igitur quoniam quidam diabolica instigatione comprehensi et gravissimis luxuriis semetipsos inseruerunt et ipsi naturae contraria agunt, et istis iniungimus accipere in sensibus dei timorem et futurum iudicium et abstinere ab huiusmodi diabolicis et illicitis luxuriis, ut non per huiusmodi impios actus ab ira dei iusta inveniantur et civitates cum habitatoribus earum pereant.

Dunque poiché essi stessi sono già inseriti, travolti da una diabolica eccitazione e con gravissime lussurie e agiscono contro natura, ci affidiamo alle loro capacità di provare il timore di Dio e il giudizio futuro e di astenersi da tali lussurie illecite e diaboliche, affinché non si imbattano a causa di questi atti empi nella giusta ira divina e non muoiano intere città con i loro abitanti.
Docemur enim a divinis scripturis, quia ex huiusmodi impiis actibus et civitates cum hominibus pariter perierunt. Veniamo infatti ammaestrati dalle Sacre Scritture, perché per tali atti empi sono perite sia intere città sia gli uomini <che le abitavano> [nota].
Giustiniano in una moneta d'oro del 527-538.
1. Et quoniam quidam ad haec quae diximus et blasphema verba et sacramenta de deo iurant deum ad iracundiam provocantes, et istis iniungimus abstinere ab huiusmodi blasphemis verbis et iurare per capillos et caput et his proxima verba. 1. E poiché a causa di ciò che abbiamo detto giurano su Dio con parole e giuramenti blasfemi provocando la sua ira, ordiniamo ad essi di astenersi da tali parole blasfeme e di giurare per i capelli, la testa e parole simili.
Si enim contra homines factae blasphemiae impunitae non relinquuntur, multo magis qui ipsum deum blasphemat dignus est supplicia sustinere. Se infatti le parole blasfeme dette contro gli uomini non sono lasciate impunite, è molto più degno di sopportare i supplizi chi bestemmia il proprio Dio. 
Propterea igitur omnibus huiusmodi praecipimus a praedictis delictis abstinere et dei timorem in corde percipere et sequi eos qui bene vivunt. Perciò dunque consigliamo a tutti di astenersi da tali predetti reati e accogliere il timore di Dio nel cuore e seguire coloro che vivono rettamente. 
Propter talia enim delicta et fames et terrae motus et pestilentiae fiunt, et propterea admonemus abstinere ab huiusmodi praedictis illicitis, ut non suas perdant animas. Infatti a causa di tali reati, accadono carestie, terremoti e pestilenze e perciò ammoniamo di astenersi da tali illeciti predetti affinché non perdano la loro anima. 
Sin autem et post huiusmodi nostram admonitionem inveniantur aliqui in talibus permanentes delictis, primum quidem indignos semetipsos faciunt dei misericordia, post haec autem et legibus constitutis subiciuntur tormentis. Se poi, dopo tale nostro avvertimento, si trovino alcuni che perseverino in tali reati, per prima cosa si rendono essi stessi indegni della misericordia di Dio, poi sono sottoposti alle torture dalle leggi costituite.
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2. Praecepimus enim gloriosissimo praefecto regiae civitatis permanentes praedictis illicitis et impiis actibus et post hanc nostram admonitionem et comprehendere et ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium inveniatur et civitas et respublica per hos impios actus laedi. 2. Infatti ordiniamo al gloriosissimo prefetto della città regia che chi persevera nei predetti reati e azioni empie, dopo questo nostro avvertimento, sia imprigionato e sottoposto alle estreme torture affinché a causa del disprezzo di tali individui la città e lo Stato non si trovino ad essere lese a causa di questi atti empi.
Si enim et post hanc nostram suasionem quidam tales invenientes hos subtercelaverint, similiter a domino deo condemnabuntur. Se, infatti, dopo questo nostro avvertimento qualcuno, dopo averli trovati, li nascondesse, saranno condannati in modo simile da Dio padre.
Et ipse enim gloriosissimus praefectus si invenerit quosdam tale aliquid delinquentes et vindictam in eos non intulerit secundum nostras leges, primum quidem obligatus erit dei iudicio, post haec autem et nostram indignationem sustinere. E infatti se lo stesso gloriosissimo prefetto trovasse qualcuno che delinque in qualcosa di simile e non ha fatto denuncia contro di loro secondo le nostre leggi, prima sarà obbligato al giudizio di Dio, e poi dovrà sostenere anche il nostro sdegno.

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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Il testo latino dal sito (ora sparito) The Roman online library, che riproduceva l'edizione a cura di Rudolf Schöll & Wilhelm Kroll, Corpus Iuris Civilis, vol. 3, Weidmann, Berlin 1954.
Testo greco e traduzione italiana anche in: Danilo Dalla, Ubi Venus mutatur, Giuffrè, Milano 1987, pp. 199-202.

La traduzione dal latino qui proposta, inedita, è di Pierluigi Gallucci, che ringrazio per il contributo. 
La revisione del testo italiano è mia, quindi eventuali errori sono da imputare a me soltanto.

Le novellae sono le leggi emanate per la prima volta dall'imperatore Giustiniano, e da lui aggiunte,  come sezione a parte, al Corpus iuris civilis. Furono promulgate con doppio testo, greco e latino.
Oltre alla novella 77 [ca. 535/539 d.C.], si veda la novella 141 [559 d.C.]. 

Con l'intento dichiarato di evitare l'ira di Dio, che scatena carestie, terremoti e pestilenze, l'imperatore prescrive "l'estremo supplizio" contro coloro che bestemmiano e compiono "scostumatezze" (aselghéiai, eufemismo divenuto "canonico" nella legislazione bizantina successiva) contro natura;

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Sources: 
Authent. LXXVIII;
Coll. VI, tit. 5; 
Epit. Theod. 77; 
Athan. 12, 3;
Iulian. const. LXXI.
 


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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