Home page Giovanni Dall'Orto > Saggi di storia gayBiografie di personaggi gay > Testi originali > Sec. IV/V > Anonimo

Collatio legum mosaicarum [390-428]

dimensioni h 170 x largh 132
 Giudice romano, ca. 425-450 d.C. - da Afrodisia. Foto G. Dall'Orto.
Lex Dei, sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio / La legge di Dio, ossia il raffronto tra leggi di Mosè e leggi romane [390-428] [1]
.
2.5.4
Paulus Iniuriae
2.5.4
Paolo, Le offese

Fit autem iniuria vel in corpore, dum caedimur, vel verbis, dum convicium patimur, vel cum dignitas laeditur, ut cum matronae vel praetextatae comites abducuntur.

C’è violazione del diritto o nel corpo, come quando siamo percossi, o nelle parole, come quando siamo insultati, o nella lesione dell'onore, come quando una donna o un adolescente viene sottratto ai sorveglianti.
 .
fregio di separazionefregio di separazionefregio di separazione
.
3.3 
Ulpianus libro octavo de officio proconsulis sub titulo de dominorum saevitia: 
3.3
Ulpiano, Il còmpito del proconsole, libro ottavo, col titolo: "La violenza dei padroni di schiavi":
3.3.1
Ulpianus 8 de officio proconsulis
3.3.1
Ulpiano, Il còmpito del proconsole, 8
Si dominus in servum saevierit vel ad inpudicitiam turpemque violationem conpellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto divi pii ad Aurelium Marcianum proconsulem Baeticae manifestatur. Un rescritto del divino Antonino Pio ad Aurelio Marciano, proconsole nella provincia Betica, manifesta quale sia il dovere del protettore se un padrone infierisse su uno schiavo o lo costringesse all'impudicizia e a un turpe stupro.[2].
3.3.2
Ulpianus 8 de officio proconsulis
3.3.2
Ulpiano, Il còmpito del proconsole, 8
Cuius rescripti verba haec sunt: 

"dominorum quidem potestatem in suos servos inlibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his, qui iuste deprecantur".

Le parole di tale rescritto sono le seguenti: 

"È opportuno che il potere dei padroni verso gli schiavi sia senza macchia, e che nessun uomo sia privato dei suoi diritti.[3]: ma è interesse dei padroni che non sia negato l'aiuto contro le sevizie, la fame o un'offesa intollerabile a coloro che giustamente lo implorano".

3.3.3
Ulpianus 8 de officio proconsulis
3.3.3
Ulpiano, Il còmpito del proconsole, 8
"Ideoque cognoscere de querellis eorum, qui ex familia Iuli Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitos, quam aequum est, vel infami iniuria adfectos cognoveris, veniri iube, ita ut in potestatem sabini non revertantur. "Perciò òccupati delle lamentele di quelli fra gli schiavi di Giulio Sabino che fuggirono presso la statua, e se appurerai che erano trattati più duramente del giusto o che erano colpiti da offese infami, ordina che siano venduti, così che non ritornino sotto la potestà di Sabino. 
Quod si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius executurum". Se poi costui eluderà quanto ho qui stabilito, sappia che punirò la colpa ancora più severamente[4].

fregio di separazionefregio di separazionefregio di separazione

.
4.12.3
Pauli sententiarum 2
4.12.3
Sentenze di Paolo 2

Maritus in adulterio deprehensos non alios quam infames et eos qui corpore quaestum faciunt, servos etiam et libertos excepta uxore, quam prohibetur, occidere potest.

Al marito è permesso uccidere coloro che ha scoperto in adulterio con la moglie solo se sono infami.[5].o vendono il loro corpo, o anche schiavi o liberti, ma non la moglie, cosa proibita.
Giudice romano, ca. 425-450 d.C
Giudice romano, ca. 425-450 d.C., da Afrodisia. Foto G. Dall'Orto.
5.0. 
De stupratoribus.
5.0.
Di coloro che commettono atti sessuali illeciti.

5.1
Moyses.[6].dicit:

5.1
Mosè.[6].dice:
5.1.1
Qui manserit cum masculo mansione muliebri, aspernamentum est: ambo moriantur, rei sunt.
5.1.1
"Se uno abbia giaciuto con un maschio come si giace con una donna, è sacrilegio: muoiano entrambi, sono colpevoli".

5.2
Paulus.libro sententiarum ii.sub titulo de adulteris:

5.2
Paolo nel secondo libro delle Sentenze, al capitolo "sugli adulteri":
5.2.1
Pauli sententiarum 2
Qui masculum liberum invitum stupraverit, capite punietur. 
5.2.1.
Sentenze di Paolo 2
Chi abbia stuprato contro la di lui volontà [7].un maschio libero, sia punito con la morte.
5.2.2
Pauli sententiarum 2
Qui voluntate sua stuprum flagitiumque inpurum patitur, dimidia parte bonorum suorum multatur nec testamentum ei ex maiore parte facere licet. 
5.2.2.
Sentenze di Paolo 2
Chi di sua volontà subisce lo stupro e l'atto sessuale impuro, sia multato della metà dei suoi beni, né gli sia lecito disporre per testamento di più di tanto.

5.3

5.3
Hoc quidem iuris est: mentem tamen legis Moysi imperatoris Theodosii.constitutio ad plenum secuta cognoscitur. <item Theodosianus>: Questo è dunque quanto prevede il diritto umano: tuttavia si sa che la costituzione dell'imperatore Teodosio segue pienamente l'intenzione della legge di Mosè. <Sempre il codice di Teodosio:>
5.3.1
Theodosius.[8].
5.3.1
Teodosio.[8].
Non patimur urbem Romam virtutum omnium matrem diutius effeminati in viro pudoris contaminatione foedari et agreste illud a priscis conditoribus robur fracta molliter plebe tenuatum convicium saeculis vel conditorum inrogare vel principum, Orienti karissime ac iucundissime nobis. "Non sopportiamo che la città di Roma, madre di tutte le virtù, sia più a lungo infangata dalla macchia del comportamento effeminato nel maschio, e che quella forza rustica dei primi fondatori, infranta mollemente dal popolino, porti ingiuria ai tempi dei nostri fondatori o degli imperatori, Orienzio carissimo e graditissimo a noi".
5.3.2
Theodosius
5.3.2
Teodosio
Laudanda igitur experientia tua omnes, quibus flagiti usus est virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia nihilque discretum habere cum feminis, occupatos, ut flagitii poscit inmanitas, atque omnibus eductos, pudet dicere, virorum lupanaribus spectante populo flammae vindicibus expiabit, ut universi intellegant sacrosanctum cunctis esse debere hospitium virilis animae nec sine summo supplicio alienum expetisse sexum qui suum turpiter perdidisset. "Perciò la tua lodevole esperienza purgherà tramite le fiamme vendicatrici tutti coloro che praticano l'infamia di condannare il loro corpo maschile, travestito da femminile, alla passività del sesso opposto (al punto che non differiscono in nulla dalle femmine), dopo averli arrestati, come richiede l'enormità del crimine, e portati tutti fuori (ci si vergogna a dirlo) dai bordelli maschili, in presenza del popolo, in modo che tutti capiscano che dev'essere sacrosanto il contenitore dell'anima virile, e che chi abbia perso turpemente il suo sesso, non potrà aspirare a quello altrui senza subire l'estremo supplizio".

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Il testo è quello online sul sito: The Roman law library.
A stampa come: Anonimo, Collatio legum mosaicarum et romanarum [sec. IV-V d.C.]. In: Fontes iuris romani antejustiniani, parte 2 (auctores), Barbera, Firenze 1940 (solo testo latino).

La traduzione dal latino qui proposta, inedita, è in parte mia e in parte di Pierluigi Gallucci, che ringrazio per il contributo. 
La revisione del testo italiano è mia, quindi eventuali errori sono da imputare a me soltanto.

Questa Collatio è una significativa raccolta giuridica cristiana che mette a confronto le prescrizioni giuridiche presenti nella Bibbia e le leggi romane. Fu scritta da un anonimo autore, cristiano o ebreo, che la mise assieme a partire sia da decreti degli imperatori, sia dai pareri dei giureconsulti più importanti, come Giulio Paolo o Ulpiano.

Viene considerata come una tra le più importanti fonti per il Diritto romano del tardo impero rispetto all'omosessualità, il cui atteggiamento avrebbe influito per ben oltre un millennio sulle legislazioni occidentali.

[2] Il caso per cui venne emessa questa sentenza non ci è noto, ma da quanto detto nel testo sembra riguardasse la fuga di alcuni schiavi, rifugiatisi presso un tempio (una prassi comune nell'antichità, ereditata poi dalle chiese cristiane) perché il padrone li sottoponeva a maltrattamenti che, da quanto si deduce dal prologo (3.3.1), comprendevano anche rapporti sessuali non consenzienti
La sentenza prescrive che in casi particolarmente gravi (come questo) vada presa in considerazione anche la supplica dello schiavo (che altrimenti non aveva diritto di sporgere denunce). 
Ma non ci si faccia illusioni: la giustizia in cui poteva sperare lo schiavo era solo... essere venduto a un altro padrone!
Sul caso si veda: Danilo Danna, Ubi Venus mutatur, Giuffrè, Milano 1987, pp. 42-44.

[3] Qui i "diritti" che si deve avere la cura di non ledere sono quelli dei proprietari di schiavi, non quelli degli schiavi!

[4] Questo testo è riproposto anche nel Digesto, I 6, 2.

[5] L'"infamia" non era la banale condizione di chi avesse una "cattiva fama", ma una precisa condizione di notoria e sancita indegnità a seguito di azioni "disonorevoli", che comportava la perdita dei diritti civili.

[6] Qui il compilatore cita il Levitico, XX 13.
Il Levitico all'epoca era creduto opera di Mosè ed è citato qui come tale.

Particolare importante: secondo il compilatore la legge romana di cui discute qui non è altro che la piena traduzione in legge del dettato biblico.
Dunque una fonte antica smentisce quegli storici, come l'apologeta cattolico e gay John Boswell, che pretendono che nessun influsso abbia avuto il cristianesimo sull'emanazione delle leggi antiomosessuali degli imperatori cristiani.

Su questa citazione si veda Danilo Dalla, Ubi Venus mutatur, Op. cit., pp. 165-166 e 170-171.

[7] Va ricordato che per i romani lo "stupro" è un atto sessuale illecito in quanto tale, indipendentemente dal consenso di chi lo subisce. Quindi esiste anche lo "stupro consensuale". Per un'analogia nel diritto italiano di oggi si pensi ai rapporti sessuali coi minori di dodici anni, che è sempre considerato stupro, anche in quei casi in cui eventualmente il minorenne fosse stato consenziente.
E in effetti si veda nel paragrafo successivo la previsione del caso dello "stupro consensuale".

[8] Il brano a V 3, 1-2 si limita a riprendere la legge del 390, di Valentiniano  II, Arcadio e Teodosio I (cfr. il Codex theodosianus, IX 7, 6) che ho pubblicato e commentato altrove in questo sito.
Il testo latino è online anche nelle Laws of Theodosius I.


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

[Torna all'indice dei testi originari] [Vai alla pagina di biografie di gay nella storia]
[Vai all'indice dei saggi di storia gay]