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card. Benedetto Giustiniani (1554-1621)

Benedetto Giustiniani nel 1582 ca., ritratto da Bernardo Castello
Benedetto Giustiniani nel 1582 ca., ritratto da Bernardo Castello.
Dal: Bando generale.[1].dell'illustrissimo e reverendissimo sig. Benedetto cardinal Giustiniano.[2], legato di Bologna [1610].
.
DELLA SODOMIA,
Cap. XXI.
Sodomia.
1.
/ p. 37 / Perche il vitio nefando della Sodomia offende la Divina Maestà, & la Natura insieme, però [perciò, NdR] S.<ua> S.<ignoria> Illustrissima vuole, ordina, & commanda, che qualunque maggiore d’anni diciotto in qualsivoglia modo ardirà di commettere così enorme delitto, tanto l’agente [attivo], come il patien- / p. 38 / te [passivo] incorra nella pena della forca, & del fuoco.
Atto prossimo.
2.
Et se alcuno, come di sopra, verrà all’atto prossimo di commetterlo [si limitasse al tentativo], ancorché per qualsivoglia impedimento, o causa non l’havesse consumato, sarà punito rigorosamente ad arbitrio di S. S. Illustrissima ilqual’arbitrio in caso di violenza si estenderà etiam[anche] fino alla morte,
Mediatore, ausiliatore, & c.
3.
Et chi sarà mez<z>ano, o causa, ò in qualsivoglia modo darà consiglio, aiuto, o commodità a fine di commettere tale delitto incorrerà nelle medesime pene.
Indicio à tortura.
4.
Et perche l’indiciare [indiziare], e provare in tal delitto è molto difficile, dichiara, che il detto [le confessioni] dell’agente, o patiente di qualsivoglia sesso, & età ratificato in tortura, quando il patiente non fusse stato violentato, si haverà per [considererà] indicio sufficiente alla tortura ad arbitrio del Giudice;
Et quando il deponente [denunciante] sarà stato violentato farà inditio, come di sopra, senza tortura [3]; eccetto però in questo caso se tal deponente fusse meretrice [prostituta], o persona di vile conditione, o patisse altro difetto, perché si ricercarà anco la tortura.
Pena straordinaria, & c.
5.
Dichiarando, che per inditij indubitati sarà lecito al Giudice di procedere alla pena della galea.[4], o altra straordinaria [5]etiam corporale, secondo la qualità de gli inditij.
Minori di 18, anni.
6.
Et con la detta pena straordinaria anco [anche] saranno puniti i minori di diciotto anni.
Falso accusatore.
7.
Et finalmente [infine] chi accuserà falsamente alcuno di simile delitto incorrerà nell’istessa pena, che si saria dovuta all’accusato quando fusse stato colpevole[6].

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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Da: Bando generale dell'illustrissimo e reverendissimo sig. Benedetto cardinal Giustiniano, legato di Bologna, pubblicato alli 23 di Giugno, & reiterato alli 24 di Luglio, 1610, Benacci, Bologna s.d. ma 1610?, cap. XXI, pp. 37-38.

Dalla collezione di Raimondo Biffi, che mi ha inviato la scansione delle pagine (online in fondo alla trascrizione). 
Chi è iscritto alla lista "Storia gay" può scaricare le scansioni, ad alta risoluzione e a colori, dalla cartella "documenti".

La trascrizione è di Salvatore Grillo, che ringrazio. 
I neretti sono stati aggiunti da me.

[2].Benedetto Giustiniani fu legato pontificio (cioè "governatore" del Papa, che all'epoca dominava Bologna) dal 1606 al 1611.
Oggi è ricordato soprattutto come protettore e collezionista del Caravaggio, del quale c'è chi sospetta che condividesse i gusti omosessuali... Ma non sarebbe la prima volta nella storia che un omosessuale, arrivato a condividere il potere, abbia emanato le condanne più dure per quanti condividevano le stesse preferenze.
Piuttosto che l'eccezione, questa è semmai la regola.

[3] "Quando ci sia stato stupro, la sola denuncia dello stuprato basterà per torturare il sospettato, senza bisogno di torturare anche il violentato". 
Se però il violentato è una prostituta, o una persona di bassa condizione, andrà torturato prima di poter torturare lo stupratore.

[4] Le galere, nel senso di navi a remi in cui remavano schiavi e condannati.

[5] "Straordinaria" nel solo senso di: "diversa dalla pena ordinaria" (che per la sodomia era la morte, quindi: a una pena più mite).

[6] "Sia condannato alla stessa pena che ha rischiato la persona falsamente accusata".


Ripubblicazione consentita previo permesso dell'autore: scrivere per accordi.

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