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Teodoro di Tarso,

arcivescovo di Canterbury (ca. 602-690)

Sant'Abbaciro. Affesco del secolo VII, Roma.
Affesco del secolo VII (Sant'Abbaciro), Roma.
 
Dal: Poenitentiale Theodori / Penitenziale di Teodoro  [sec. VII] [1]
 
§ II. De Fornicatione
§ 2 Sulla fornicazione
1. Si quis fornicaverit cum virgine, I. anno peniteat. Si cum marita<ta>, IIII. annos, II. integros, II alios in XL.mis. III.bus., et III dies in ebdomada peniteat. 1. Se qualcuno avrà fornicato con una vergine, faccia penitenza per un anno. Se lo avrà fatto con una donna sposata, quattro anni, due di penitenza integrale e per gli altri due faccia penitenza per tre quaresime e tre giorni alla settimana.
2. Qui sepe cum masculo aut cum pecude fornicat, X. annos ut peniteret judicavit. 2. Chi fornica frequentemente con un maschio o con una bestia, stabilì [2] che faccia penitenza per dieci anni.
3. Rem aliud. Qui cum pecoribus coierit, XV. annos peniteat. 3. Altrove: chi avrà avuto rapporti sessuali con animali, faccia penitenza per quindici anni.
4. Qui coierit cum masculo post XX. annum, XV. annos peniteat. 4. Chi avrà avuto rapporti con un maschio dopo i vent’anni di età, faccia penitenza per quindici anni.
5. Si masculus cum masculo fornicaverit, X. annos peniteat. 5. Se un maschio avrà avuto rapporti con un maschio, faccia penitenza per dieci anni.
6. Sodomitae VII. annos peniteat [peniteant]; molles [et mollis] sicut adultera. 6. I sodomiti facciano penitenza per sette anni; i molli [passivi, NdR] come un'adultera.
7. Item hoc; virile scelus semel faciens IIII annos peniteat; si in consuetudine fuerit, ut Basilius dicit, XV. Si sine, sustinens unum annum ut mulier. 
Si puer sit, primo II.bus annis; si iterat IIII.
7. Ancora: chi abbia commesso il misfatto maschile una volta sola, faccia penitenza quattro anni; se fosse diventata un’abitudine, quindici, come dice san Basilio. Se non c’è abitudine, astinenza per un anno, come una donna. Se fosse un bambino, la prima volta per due anni, se lo ripete, per quattro.
8. Si in femoribus, annum I. vel. III. XL.mas. 8. Se tra le cosce, un anno oppure tre quaresime di penitenza.
9. Si se ipsum coinquinat, XL. dies [peniteat.] 9. Se si procura polluzione da sé, faccia penitenza quaranta giorni.
10. Qui concupiscit fornicari [fornicare] sed non potest, XL. dies vel XX. peniteat. 
Si frequentaverit, si puer sit, XX. dies, vel vapuletur.
10. Chi desidera fornicare ma non ne ha la possibilità, faccia penitenza per quaranta oppure venti giorni.
Se cade spesso in questo desiderio, se è ancora un bambino, venti giorni, o sia bastonato.
11. Pueri qui fornicantur inter se ipsos judicavit ut vapulentur. 11. I bambini che hanno rapporti sessuali tra loro, stabilì che siano bastonati.
12. Mulier cum muliere fornicando [si ... fornicaverit], III. annos peniteat. 12. Una donna che abbia avuto rapporti sessuali con un’altra donna, faccia penitenza tre anni.
13. Si sola cum se ipsa coitum habet, sic peniteat. 13. In questo stesso modo faccia penitenza una donna che si fosse procurato un orgasmo da sola.
14. Una penitentia est viduae et puellae. Majorem meruit quae virum habet, si fornicaverit. 14. Una stessa penitenza è da imporre alla vedova e alla ragazzina: la donna che ha marito, invece, se avrà fornicato, ne merita una maggiore.
15. Qui semen in os miserit, VII annos peniteat: hoc pessimum malum. Alias ab eo judicatum est ut ambo usque in finem vitae peniteant; vel XXII. annos, vel ut superius VII. 15. Chi abbia eiaculato sperma in bocca, faccia penitenza per sette anni: questo è un male dei peggiori!  Altrove fu stabilito da lui, per questo caso, che entrambi facciano penitenza per il resto della vita, oppure ventidue anni, oppure sette anni come sopra.
16. Si cum matre quis fornicaverit, XV. annos peniteat, et nunquam, mutat [mutet] nisi Dominicis diebus: et hoc tam profanum incertum [incestum] ab eo similiter alio modo dicitur ut cum peregrinatione perenni VII. annos peniteat. 16. Se qualcuno avrà fornicato con sua madre, faccia penitenza per quindici anni, e non commuti mai questa penitenza se non nelle domeniche; similmente, ma in altro modo, si dice che questo è un incesto tanto blasfemo da far penitenza per sette anni, con pellegrinaggio perenne.

Monaco (san Benedetto), da un affresco del sec. VIII
Monaco (san Benedetto), da un affresco del sec. VIII.

 
17. Qui cum sorore fornicatur, XV. annos peniteat, eo modo quo superius de matre dicitur, sed et istud XV. alias in canone confirmavit; unde non absorde XV. anni ad matrem transeunt qui scribuntur. 17. Chi avrà fornicato con sua sorella, faccia penitenza per quindici anni, nella stessa maniera in cui, più sopra, è detto della madre, ma anche altrove, nel cànone, questo numero di quindici è confermato; quindi ben a proposito passano anche alla madre quei quindici che erano scritti.
18. Qui sepe fornicaverit, primus canon judicavit X. annos penitere; secundus canon VII.; sed pro infirmitate hominis, per consilium dixerunt III. annos penitere. 18. Chi avrà fornicato spesso, il primo canone ha giudicato che faccia penitenza per dieci anni, il secondo canone per sette; ma di fronte alla debolezza di un uomo, come consiglio hanno detto di fare penitenza per tre anni.
19. Si frater cum fratre naturali fornicaverit per commixtionem carnis, XV. annos ab omni carne abstineat. 19. Se un fratello avrà fornicato con un fratello naturale con congiungimento della carne, si astenga da tutte le carni per quindici anni.
20. Si mater cum filio suo parvulo fornicationem imitatur, III. annos se abstineat a carne, et diem unum jejunet in ebdomada, id est, usque ad vesperum. 20. Se una madre imita un rapporto sessuale con suo figlio piccolo, si astenga dalla carne per tre anni, e faccia digiuno un giorno alla settimana, cioè fino al tramonto.
21. Qui inludetur fornicaria cogitatione, peniteat usque dum cogitatio superetur. 21. Chi è traviato da un pensiero di fornicazione, faccia penitenza fino a quando il pensiero sia stato superato.
22. Qui diligit feminam mente, veniam petat ab eo [a Deo] id est, de amore et amicitia si dixerit si non est susceptus ab ea, VII. dies peniteat. 22. Chi ama una donna con la mente, chieda perdono a Dio, cioè, se le parlerà di amore e amicizia, se non è stato accettato da lei faccia penitenza per sette giorni.

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina.

Note

[1] Il testo è estratto dalla History of the Crhistian church di Philipp Schaff (1819-1893),  messo online nella Christian classics ethereal library.
La traduzione dal latino, inedita, è stata offerta da  don Marco, che ringrazio.

Teodoro (Theodorus Cantuariensis) è considerato il (ri)organizzatore della Chiesa inglese secondo una gerarchia unitaria, a partire dal 669.

I penitenziali sono elenchi di penitenze divisi per tipologia di peccato. Nati nella tarda antichità, ebbero particolare successo nei monasteri, e si diffusero dal secolo VII al secolo XI, soprattutto in Gran Bretagna (ma non solo).

Poiché prescrivevano penitenze spesso diverse fra loro nonché da quelle contenute nei penitenziali della Chiesa di Roma, ne furono osteggiati e finirono per sparire nel XII secolo.

I penitenziali sono fonti interessantissime sulla percezione della vita di quel periodo.
Essendo cataloghi di comportamenti, essi prendono in considerazione, per  completezza, anche azioni poco discusse nella codificazione di leggi e trattati di teologia morale successivi, come la masturbazione, i rapporti omosessuali fra minorenni (trattati come cosa comune e tutto sommato "ragazzata"), i rapporti sessuali fra donne, il coito omosessuale fra le cosce, il rapporto orale...

Inoltre collocando a fianco a fianco una lunga serie di comportamenti "scorretti", permettono di ricostruire e documentare "scale di valori" (a volte sorprendenti) non sempre coincidenti con quelle dei secoli successivi, o con quelle ufficiali della Chiesa.

[2] Il soggetto è san Basilio di Cesarea (329/331-379 d.C.), autore di un'importantissima Regola monastica. 
I "cànoni" contenuti nelle sue Epistolaisono l'autorità su cui si fondano queste prescrizioni. (Testo greco e traduzione latina in: Patrologia Graeca, vol. 32, coll. 220-1132; traduzione italiana in: Epistolario, Edizioni paoline, Roma 1968).
Sull'omosessualità si vedano le "Lettere ad Anfiloco" nn. 188 (canone 7.0) e 217 (canone 62.0).


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