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Capitolo IV.
(Venere forense).
/p. 48/ XLV. Che se fa orrore, che fra gli uomini dotati di ragione si commettano così fatti delitti, di cui è devoluta la cognizione [riservata l'indagine, NdR] ai Periti, un altro ve ne ha anche più detestabile, contemplato, e /p. 49/ punito severamente dalle leggi, come lo stupro, e specialmente se sia commesso sulla persona di un fanciullo al disotto dell’età di anni quindici compiti.
La decenza vorrebbe
cuoprirlo fino col nome [2],
e sarebbe stato molto conveniente quello di pederastia
[=
sodomia],
con cui i legali lo chiamano, se il fallo [il peccato] dei cittadini
di Sodoma
non gli avesse ormai devoluto il suo [3].
XLVI.Sempre che un tal delitto contro natura sia stato commesso di recente, ed in persona di un <sic> età al di sotto della pubertà, facile sarà riconoscerlo, e stabilirlo per mezzo delle lacerazioni, per le contusioni, e ragadi, per l’effusione del sangue, e l’alterazione di tutte le parti adiacenti, ma più specialmente per la violenza fatta allo sfintere dell’ano.
Passato che
sia qualche tempo, allora riesce molto difficile il poterlo determinare,
se la verificazione di un tal delitto dalla prova fisica unicamente si
voglia dedurre [4].
Qualche volta però, essendo i delinquenti infetti di lue venerea, l’esistenza di creste, o ulceri nella parte violentata, può stabilire la prova ancora [anche] nel caso, che sia trascorso un [un po' di] tempo dal commesso delitto.
Conviene altronde avvertire che le ulceri, l’escoriazioni, ed anche le fistole provengono talvolta da umori acri e corrosivi, che si determinano al podice, il che si potrà dedurre bastantemente e dal temperamento, e dalle malattie precedute.
“Laonde
(finirò questo capitolo con Zacchia [5])
deve
adoprarsi moltissima cautela per distinguere con /p.
50/ chiarezza quando tali lesioni procedono dallo stupro, o da
altre cagioni” [6].

Frontespizio del libro di Zacchia.
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