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Consiglio dei Dieci, Venezia [1496]

Agostino Barbarigo, doge nel 1496
Agostino Barbarigo, doge nel 1496.

 

"Parte" (legge) [12/3/1496] [1]

MCCCCLXXXXVI Die XII mensis Martii. In Consilio X consulente Collegio[2].

1496 li 12 del mese di marzo.
Nel Consiglio dei Dieci, col Collegio [2].

Ser Joannes Marcello
Ser Antonius Boldu eques 
Ser Aloisius da Molino
Capita

Capi del Consiglio:
Ser Giovanni Marcello
Ser Antonio Boldo, cavaliere
Ser Alvise da Molin.

Ut clementiam et benignitatem omnipotentis Dei erga nos et statum nostrum conservemus et augeamus medio iustitie et immitando sanctissimos et honestissimos mores progenitorum nostrorum, adhibenda sunt omnia studia et remedia possibilia ut nefandissimum et horendum [sic] vitium et crimen sodomie in hac civitate extinguatur et deleatur, quod est contra propagationem humani generis et provocationem in Dei super terram.

Allo scopo di conservare e aumentare la clemenza e la benevolenza di Dio onnipotente e il nostro Stato, per mezzo della giustizia ed imitando i santissimi ed onestissimi costumi dei nostri progenitori, è necessario applicare ogni zelo e rimedio possibile per estinguere e cancellare da questa città il nefandissimo ed orrendo vizio e crimine della sodomia, che è contro la propagazione del genere umano ed è una provocazione contro Dio sulla Terra.

Vadit pars: "Barbitonsores sive medici aut alii medentur pueris aut feminis qui vel que patientur ex sodomitio teneantur et debeant venire illa die vel die sequenti ad Capita consilij decem, et dare in nota puerum vel feminam, quem vel quam habebunt in cura, sub pena librarum quingentarum parvorum et standi menses sex in carcere et non possint exercere artem medicine in Venetiis et si fuerit accusator per quem veritas tabeatur [sic], habeat libras trecentas de denariis condemnationis medici condemnati"...

Sia promulgata legge: "I barbieri [3] o i medici o altri che curino ragazzi o donne i quali o le quali abbiano patito la sodomia, siano tenuti e debbano venire il giorno stesso o il giorno dopo ai Capi del Consiglio dei Dieci, e notificare il nome del ragazzo o della donna il quale o la quale hanno in cura, sotto pena di cinquecento lire di denari piccoli e di stare sei mesi in carcere, e non possano più esercitare la medicina a Venezia, e se la verità sia emersa per una denuncia, il denunciante abbia trecento lire dal denaro della multa al medico condannato".

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Note

[1] Testo latino da: Giovan Battista Lorenzi, Leggi e memorie venete sulla prostituzione fino alla caduta della Repubblica, Visentini, Venezia 1870-1872,  p. 81. 
Traduzione dal latino di Giovanni Dall'Orto.

[2] Si tratta del "Collegium sodomitarum"; la commissione del Consiglio dei Dieci "specializzata" nei reati di sodomia.

[3] I barbieri, in quanto possessori di attrezzi affilati, svolgevano tradizionalmente attività di piccola chirurgia a buon mercato.


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