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Tribunale di Roma (4 luglio 1908)

Progetto del Palazzo di Giustizia, 1894
Progetto del Palazzo di Giustizia di Roma (1894)

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Assoluzione in appello del fotografo Vincenzo Galdi  [1908][1].

Udienza del 4 Luglio 1908

La Corte d'Appello di Roma

sezione Appelli penali

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa del Pubblico Ministero

contro

Galdi Vincenzo fu Vincenzo di anni 39

da Napoli domc.<ilia>to a
Roma

Libero

Presente

Imputato

di oltraggio al pudore

/Folio 2/

appellante

dalla sentenza resa dal Tribunale penale di Roma, / in data 1° aprile 1908, colla quale / ritenuto colpevole fu condannato alla reclusione / per mesi 3 e L. 100 di multa (sospesa / anni 5).

La Corte,

sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere / Cortora Cav. Gerardo / (…) [righe biffate]

/Folio 3/

La Corte

Ritenuto che l'autorità di P.S. con rapporto / del 4 luglio 1906 riferiva al Procuratore del Re, / che il fotografo Galdi Vincenzo con studio in Via / Sardegna n. 55 in.<terno> 12 eseguiva fotografie / oscene ed ivi convenivano persone d'ambo i / sessi, per lo più stranieri, i quali si prestava-/no anche a qualsiasi atto di libidine.

Le fotografie / stesse venivano messe in vendita, essendone sta-/te rinvenute 20 in possesso dei pregiudicati / Donati Cesare, Francheluci Elvira, Inghes Rosa / e Piccinetti Pietro arrestati tutti a Milano per / misura di P.S. e rimpatriati a Roma per tradu-/zione.

In alcune di dette fotografie havvi il nome / del Galdi, e perciò con ordinanza del giudice Istrut-/tore del 7 stesso mese di Luglio fu disposta la per-/quisizione nello studio fotografico del Galdi per il / sequestro di tutte le negative e copie delle foto-/grafie oscene che vi si conservavano, ed infatti / nel 19 dell'indicato mese furono sequestrate n. 113 / fotografie e 75 negative rappresentanti uomin-/ni e donne in pose diverse.

Iniziato a carico del Galdi / formato procedimento penale con ordinanza del 1° / Nov<vem>b<re> 1906<,> sulla considerazione non essere raccolti / sufficienti indizi per dimostrare che il Galdi offris-/se in vendita o vendesse fotografie, in conformità /folio 4/ delle conclusioni del P.<ubblico> M.<inistero>, il giudice Istruttore prosciolse / il Galdi per insufficienza d'indizi.//

Intanto mentre s'istruiva il processo a carico dello / altro fotografo Guglielmo Pluschow per violenza / carnale, corruzione di minorenni ed altri delitti contro / il buon costume<,> risultò anche il nome del fotogra-/fo Galdi Vittorio [sic] innanzi indicato<,> e ciò per / dichiarazioni del testimone sedicenne Saviolo Siro<;> / e perciò venne nuovamente aperta l'istruzione / e la successiva perquisizione disposta con ordinanza del 10 giugno 1907 presso il Galdi riuscì completa-/mente infruttuosa; ed espletata l'istruzione per il / reato di lenocinio con ordinanza del 20 Sett 1907 / sulle uniformi conclusioni del P.M. il giudice / Istruttore dichiarò non farsi luogo a procedimento / penale a carico del detto Galdi Vincenzo in ordine / all'imputazione di lenocinio, e lo rinviò innanzi / al locale Tribunale per il relativo giudizio a suo / carico per avere negli anni 1906 e 1907 offeso il / pudore con fotografie oscene offerte in vendita per / scopo di lucro. //

Ed il Tribunale, espletato il pubblico dibattimento, / con sentenza del 1 Aprile 1908 ammise la respon-/sabilità del Galdi e lo condannò alla reclusione per mesi tre ed alla multa di lire cento ed alle / spese processuali. Avendo il condannato il bene-/fizio della condanna condizionale per anni cinque.//

Dall'indicata sentenza il condannato in tempo / utile ha prodotto appello deducendo l'inesistenza // /folio 5/ di reato./


Copertina di libro su Galdi
Copertina di libro su Vincenzo Galdi a cura di Nicole Canet (Au bonheur du Jour, Paris 2025).

In diritto /

Ritenuto che non può revocarsi in dubbio il diritto di / riaprire il procedimento penale precedentemente chiuso / per insufficienza d'indizi per i nuovi elementi sorti / a carico dell'imputato, e ciò per bene applicato nei ri-/guardi del Galdi Vincenzo[2]<,> atteso i risultati accertati / a suo carico nel procedimento penale a carico dello / altro fotografo Guglielmo Pluschow<,> di cui il Galdi / era stato discepolo ed amico.

Ora<,> eliminata in / questa novella istruzione l'imputazione di lenocinio / come dall'ordinanza del 30 Sett<embre> 1907 per difetto di indi-/zi<,> si dovevano accertare altri fatti a carico del / Galdi per ciò che riflette l'altra imputazione di / aver posto in vendita a scopo di lucro le fotografie / oscene offendendo così pubblicamente il pudore.

Ora / dagli atti per processo e dal pubblico dibattimento / non si ha la prova sicura e certa per ammettere tale / reato a carico del Galdi, poiché la nuova / perquisizione eseguita nello studio di costui riuscì / totalmente negativa, perché non furono sequestra-/te fotografie oscene, ed al pubblico dibattimento / innanzi ai primi giudici il delegato di P.<ubblica> S.<icurezza> Rinaldi / Enrico affermò di non poter in coscienza dire, che / dopo la chiusura del primo processo, il Galdi / abbia proseguito a vendere le cartoline del gene-/re di quelle sequestrate; ed al Rinaldi il P.<ubblico> I.<struttore> / Festo Ferruccio non consta, che dopo il Nov. 1906 / il Galdi abbia continuato a vendere delle fotogra-/fie del genere di quelle sequestrate. Sicché non (?) /folio 6/ non s'ha la prova sicura e certa d'aver l'appellante,/ giacché è risaputo, che il criterio della pubbli-/cità è il fondamento giuridico dell'oltraggio al pudo-/re, e perché l'offerta in vendita di fotografie oscene / possa costituire questo reato è indispensabile / che si verifichi la pubblicità, la quale può avve-/rarsi anche quando avvenga in privato.

Ora / nella specie non risulta per le deposizioni dei / testimoni accertato tale estremo di fatto, giusta / il disposto dell'art. 339 C.<odice> P.<enale>, per cui è punito / colui che sotto qualunque forma distribuisce / ed espone al pubblico ed offra in vendita scritture / disegni ed altri oggetti osceni, e la pena è aumenta-/ta se il fatto è commesso a fine di lucro; ed / è perciò che per mancanza di prove deve / essere prosciolto l'appellante dall'imputazione / a lui ascritta. /

Per Questi Motivi

Lertti gli art. 393. 412. C<odice di> P<rocedura> P<enale> /

In riparazione della sentenza del tribunale di Roma 7 del 1° Aprile 1908 dichiara non provato il / reato di Vincenzo Galdi in ordine all'imputa-/zione a lui ascritta e l'assolve./

Così deciso e pubblicato all'udienza della / Corte di Appello di Roma del 4 Luglio 1908 alla / presenza dell'appellante e del P. M.

(Seguono 5 firme).

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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.
Note 

[1] La trascrizione, inedita, a cura di Giovanni Dall'Orto, è tratta dal fascicolo processuale conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. (Non conosco la segnatura, perché l'ho richiesto e ottenuto per via telematica).
Essendo il testo inedito, ho scelto una trascrizione semi-diplomatica, limitandomi a sciogliere le abbreviazioni e aggiungere qualche acapo.
Le mie integrazioni sono fra parentesi uncinate: <così>.

Questa sentenza ribalta il risultato della condanna avvenuta in primo grado in data  1 aprile 1908.

Vincenzo Galdi (1871-1961), fotografo di nudo e allievo di Wilhelm von Plüschow, è qui assolto dall'accusa d'aver smerciato fotografie oscene (cosa che in realtà aveva fatto).

La motivazione è abbastanza tecnica, quasi un cavillo: si reputò non provato a sufficienza che Galdi pubblicizzasse apertamente la vendita delle proprie foto di nudo, cosicché veniva a mancare una delle caratteristiche previste dalla legge di allora per la condanna per smercio di oggetti osceni.

Dal tono della sentenza sembra però aver contato soprattutto la constatazione del fatto che Galdi non partecipava alla rete di prostituzione di minorenni che ruotava attorno a Wilhelm von Plüschow, e che inoltre aveva dato segni di "ravvedimento" abbandonando del tutto il commercio di fotografie. Avendo già ottenuto una pena lieve e sospesa con la condizionale, gli si concesse infine l'assoluzione (anche se non con formula piena, ma solo per insufficienza di prove).

[2] Si tratta palesemente di un'obiezione dell'avvocato di Galdi, ossia che l'imputato era stato illecitamente indagato due volte per lo stesso reato (non bis idem), laddove la Corte puntualizza che la nuova istruttoria era nata dall'acquisizione di nuovi indizi, cosa quindi perfettamente regolare per la legge.



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