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IN NOME DI SUA MAESTÀVITTORIO EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONERE D'ITALIA-------- L'anno mille novecento otto il giorno 1° / del mese di Aprile in Roma. / La 10a sezione del Tribunale civile e penale di Roma / composta dai signori: / Noce Carlo Presidente Masei Giovanni / Regina Aniello / Giudici Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore del Re / Mancinelli Gaetano / e con l'assistenza del Vice-Cancelliere Corsetti Vincenzo / in linea penale / ha pronunziato la seguente / SENTENZA NELLA CAUSA AD ISTANZA DEL PUBBLICO MINISTERO A carico di Galdi Vincenzo, fu Vincenzo, di / anni 39, da Napoli, fotografo libero pres.<ente,> / imputato / del delitto di cui all'art. 339 cap. C.<odice> P.<enale> / per aver, in Roma, negli anni 1906 e 1907 / pubblicamente offeso il pudore con foto-/grafie oscene offerte in vendita per / scopo di lucro. [in margine, in verticale] La Corte con sentenza / 4 Luglio lo ha assoluto / per non provata reità[2]. /Folio 2/ Ritenuto che con rapporto in data 4 Luglio 1906 del / Comm.<issaria>to di P.<ubblica> S.<icurezza> di Castro-Pretorio veniva denuncia-/to Galdi Vincenzo narrandosi che egli, avendo studio / fotografico in via Sardegna n. 55, eseguiva fotogra-/fie oscene di persone di ambo i sessi, offrendole / poscia in vendita specialmente a stranieri / che frequentavano il Suo studio./ Che, iniziatosi procedimento penale, il Giudice / Istruttore, con sua ordinanza del 1° Novembre 1906, / sulla considerazione che non erano emersi sufficienti / elementi per ritenere che il Galdi offrisse in vendita / o vendesse fotografie oscene a chi glie ne facesse / richiesta conoscendo il suo commercio in tal gene-/re, dichiarava in conformità della richiesta del / P.<ubblic>° M.<inister>° non luogo a procedimento penale contro / esso Galdi per insufficienza d'indizi./ Che, riapertasi l'istruttoria contro il Galdi in / occasione di un altro procedimento penale / a carico di Pluschow Guglielmo, anche per reato / di lenocinio in danno di Marinelli Ernani, / con ordinanza in data 30 Settembre 1907 del / Giudice Istruttore, in conformità della richiesta del / P.° M.°, veniva il Galdi rinviato a giudizio / avanti il Tribunale per rispondere di oltraggio / al pudore ai sensi dell'art.<icol>° 339 cap. C. P. e dichia-/rato non farsi luogo a procedimento contro di lui / in ordine al reato di lenocinio per difetto di in-/dizi. /Folio 3/ Attesoché
dai risultamenti dell'orale dibattimento / è emersa luminosamente
provata la responsabilità / dell'imputato in ordine all'ascrittogli
reato. Il Galdi / non ha negato di avere sempre eseguito [aggiunto:
e venduto] fotografie / di nudi maschili e femminili anche
posteriormen/te al 1°
Novembre 1906 (ciò che toglie ogni valore al / deposto[3] dei testimoni
che hanno affermato non co<n>star / loro che il Galdi dopo
quell'epoca avesse continuato / a vendere fotografie del genere di
quelle prima seque/strate), ma ha dichiarato di aver ciò fatto
sempre / a scopo esclusivamente artstico, e di aver venduto / tali
fotografie dietro richiesta e mai in pubblico[4] / ad artisti<,> che se ne
avvalevano per i loro studi; / ha poi in dibattimento esibite
numerose fotografie / del genere di quelle sequestrate. Ora va
osservato / che ricorrono nella specie tutti gli estremi richie/sti
dall'art.° 339 cap. C.P.
per il delitto ivi contem-/plato, in quanto le fotografie in
sequestro e quelle / stesse dal Galdi presentate debbano ritenersi
assolu-/tamente oscene e tali da offendere il pubblico pu-/dore, esse
venivano offerte in vendita a chiunque / ne faceva richiesta, ciò
costituendo notoriamente / la principale occupazione del Galdi, e
tale occupa-/zione era diretta a fine di lucro. Di vero, innan-/zi
tutto, si può affermare recisamente, ad onta delle / compiacenti
dichiarazioni dei testimoni addotti / a discarico, che le fotografie
del Galdi costituenti / il materiale del procedimento, non escluse
quelle /Folio 4/ esibite
in dibattimento, debbano ritenersi assolutamente / oscene e tali da
offendere il pubblico pudore, infatti / tanto nei nudi maschili che
in quelli femminili / <e> tanto nelle fotografie di singoli
individui che <in> / quelli (sic) di gruppi dell'uno o
dell'altro sesso, o di <am-/>bi insieme, si rileva sempre la
rappresentazione / viva e sfrontata della sessualità eseguita in
mo-/do da solleticare i sensi<,> [aggiunto:
nonché] la cura costante e non / dissimulata di mettere in
evidenza e rilievo gli / organi genitali delle singole figure in pose
/ ed atteggiamenti tali da stimolare gli appetiti / carnali. È bensì vero che il nudo non è sempre / osceno e che esso ha dato campo a lavori artistici / d'inestimabile pregio, è vero pure che l'osceno / è un concetto relativo soggetto a modificazione / secondo la civiltà, le epoche e gli ambienti, è vero infine che la scienza e l'arte hanno i / loro diritti e le loro esigenze sì da non soffrire / limiti e controlli[5], ma è vero altresì che ciò non / può essere sostenuto in proprio favore dal Galdi, / il quale nelle sue fotografie ha cercato sempre / che risaltassero in modo speciale gli organi sessuali / delle figure<,> in modo da richiamare subito alla / mente dell'osservatore i fenomeni della vita sessuale<,> / il che esclude assolutamente il vantato scopo artistico / e di studio e dimostra il dolo<,> consistente nel preciso / /Folio 5/ intento di fare oltraggio al pudore ed al buon costume./
D'altra
parte [inserito
in infralinea:
secondo i comuni
criteri che informano i nostri costumi]
l'arte industriale esercitata dal Galdi, / che non può davvero
invocare per i suoi lavori un / intento artistico capace di eliminare
l'evidente / intenzione impudica, non ha i diritti dell'arte vera / e
pura<,> alla quale va certamente lasciata una grande libertà di
indagine e di scelta per raffigurare / i suoi soggetti nel modo più
confaciente al suo / supremo intento<,> che è la commozione
del sen-/timento estetico[6]./
Che il Galdi [aggiunto: poi] offrisse in vendita le sue fotografie a / chiunque glie ne facesse richiesta<.> risulta delle / sue stesse dichiarazioni e dal fatto assodato in / processo che alcune di tali fotografie furono seque-/strate presso pregiudicati che ne erano in possesso, / ciò che dette origine [cancellato: all'iste] alla denuncia./ Né
a tenore dell'art.°
339 C.P. per la offerta in ven-/dita [aggiunto
in infralinea:
delle scritture,
disegni, ed altri oggetti osceni]
occorre l'iniziativa da parte di chi vuol vendere, / specialmente
quando egli notoriamente
ne fa smer-/cio ed attira così senz'altro chiunque intende /
acquistarli. Quantun-/ Attesoché,
in ordine alla pena, sembra equa al <tribuna-?>/ Attesoché,
consentendolo i precedenti del Galdi, si può / Attesoché
va ordinata la confisca degli oggetti sequestra-/ P.<ER> Q.<UESTI> M.<OTIVI> Il Tribunale, Dichiara Galdi Vincenzo colpevole del reato ascritto / come dal capo d'imputazione, e, visti gli art. 339 e (..???) / C.P. lo condanna a mesi 3 di reclusione e L. 100 / di multa ed alle spese processuali. Ordina la /confisca degli oggetti in sequestro e la restituzione / di queli esibiti all'udienza. V.<ist>° poi l'art. 1° legge / 26 giugno 1904 sospende l'esecuzione della condanna / pel termine d'anni cinque, ai sensi e sotto le condi-/zioni dalla predetta legge stabiliti./ Letta e pubblicata all'udienza del 1° Aprile 1908, presenti / il P° M° e l'imputato. Carlo Nara Giovanni Masei Aniello Regina.
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Note
[1] La
trascrizione, inedita, a cura di Giovanni Dall'Orto, è tratta dal
fascicolo processuale conservato presso l'Archivio di Stato di Roma.
(Non conosco la segnatura, perché l'ho richiesto e ottenuto per via
telematica). La presenza di correzioni e inserimenti interlineari (che
ho indicato in colore rosso) mostra che si tratta di una minuta. L'esistenza d'un processo come causa della fine dell'attività di Vincenzo Galdi (1871-1961) fotografo di nudo allievo di Wilhelm von Plüschow,, è stata in passato accennata da Xavier Mayne (The intersexes, Privately printed, Roma 1908, pp. 485-486) ma poi espressamente negata dalla sola biografia esistente su di lui: Tommaso Dore, Galdi rivelato, Italus Edizioni, Roma 2012, p. 44, nota 14. Particolare decisivo fu senz'altro il fatto che il processo Plüschow fu una delle espressioni italiane dell'ondata d'omofobia che spazzò l'Europa in coincidenza con lo Scandalo della Tavola Rotonda,
mentre Galdi era eterosessuale (o almeno, bisessuale). Impressiona
infatti, leggendo le sentenze contro Pluschow, il disinteresse
dimostrato dai giudici nei confronti delle donne e delle bambine sue
vittime, perché la loro intera attenzione è calamitata dalla corruzione
dei maschi. Non
ci è dato sapere quali trattative siano avvenute "dietro le
quinte", tuttavia è evidente che qualcosa di simile a un accordo
dev'essere stato raggiunto. Galdi si sarà impegnato a "cambiare vita",
buttando
alle ortiche la fotografia e dedicandosi alla famiglia (s'era sposato da
pochi anni), e alla galleria
d'arte.
[3] "Deposizione". [4] La specificazione era
importante, perché nel codice penale in vigore nel 1908, per ottenere una condanna per oscenità non bastava che l'opera
fosse oscena, ma era necessario anche il "dolo", ossia che fosse stata anche intenzionalmente prodotta e offerta pubblicamente e a scopo di lucro.
Invece, la produzione d'immagini "immorali" (cioè, all'epoca, qualsiasi foto di nudo integrale) per fini ben circoscritti, come l'insegnamento del nudo agli artisti o dell'anatomia ai medici, era tollerata. In altre parole, in un'epoca in cui la rappresentazione del nudo in quanto tale (specie se in fotografia) o la descrizione della sessualità erano di per sé "oscene", la cultura laica aveva stabilito che se un'opera riusciva a "redimere" un contenuto discutibile grazie a meriti artistici, scientifici o filosofici, la società aveva interesse ad allentare le leggi sull'oscenità. Ecco perché, prevedibilmente, Galdi sostenne al processo d'aver solo creato sussidi visivi strettamente riservati a scienziati e artisti. Al che la corte obiettò che permettendo a chiunque di spacciarsi per tali, senza verificare la qualifica, in realtà aveva fatto un pubblico commercio.
[5]
Oltre a dover tener conto del principio di cui ho parlato nella nota
precedente, i giudici qui inciamparono in una questione per l'epoca
assai controversa, ossia stabilire se la fotografia fosse solo una riproduzione
meccanica, una "fotocopia" della realtà, incapace della creatività che caratterizza l'arte, oppure se, come giuravano i fotografi (tra i quali, Wilhelm von Gloeden), potesse essere arte. |