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§ 175 del codice penale per l'impero tedesco (8/5/1871)
 
L'imperatore Gugliemo II di Germania (1859-1941)

§ 175 del codice penale per l'Impero tedesco [8/5/1871] [1]
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§175

Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.[2].

§175

L'immoralità contronatura, commessa fra persone di sesso maschile o fra uomini ed animali, è punita con l'imprigionamento; inoltre può comportare la privazione dei diritti civili [2].
 

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa scheda biografica, e chi gli segnalerà eventuali errori contenuti in questa pagina.

Note

[1] Promulgato dall'imperatore Guglielmo I (1797–1888), suscitò un'opposizione che portò alla nascita del movimento omosessuale tedesco. Traduzione di Enrico Oliari, che ringrazio.

[2] Il testo del paragrafo 175 fu inasprito dai nazisti il 28 giugno (sic!) 1936.


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