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Corte d'Appello di Roma (25/5/1908)

Ritratto di Wilhelm von Plueschow. Collezione Raimondo Biffi
Wilhelm Plüschow. Collezione Raimondo Biffi.

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Sentenza di condanna in appello di Wilhelm Plüschow  [25 maggio 1908][1].


//p. 1//

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

==o==


Udienza del 25 Maggio 1908.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Appelli penali

composta dagli illustrissimi signori avvocati:

                        Geco Cav. Alfredo             Presidente

Ferrante Cav. Giovanni
                           Tortora Cav. Gerardo          Consiglieri
    Santasilia Cav. Giuseppe

V. Varni                   ab..

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del Pubblico Ministero

contro

Pluschow Guglielmo fu Edoardo di anni 55
nato a Moysmar
[2] dom.<iciliat>to in Roma
fotografo.

Libero
[3] presente

Imputato
dei delitti di cui agli articoli 346 e 338 Cod. Pen.

//p. 2//

appellante

dalla sentenza resa dal Tribunale penale di - Roma
in data - 4 Aprile 1908
[4]
ritenuto colpevole - fu condannato alla Re-
clusione per mesi sette e giorni
quindici e a Lire mille di multa.

LA CORTE


Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere

Tortora Cav. Gerardo

Sentito l'appellante e il difensore ed il Pubblico Ministero;
Sentito ancora l'appellante che ebbe per ultimo la parola;

Ritenuto[5] che nel 6 Maggio 1907 Marinelli Alfredo espose al Commissa-
rio di P.S.[6] di Trevi di questa Città come avendo trovato delle fotografie

//p. 3//
al nudo di suo figlio Ernani d'anni 12 ne ebbe da costui spiegazioni, che durante
le sue permanenze di garzone nel Caffè Farraglio (?) in via del Corso Umberto I nel
Giugno e Luglio 1906<,> veniva adibito di [sic] portare il caffè al fotografo <(>in detta via al
333<)> Pluschow Guglielmo, e prima venne fotografato vestito, dopo ignudo alla
presenza di altre persone straniere. Ed altra volta <con> una ragazza d'anni 12 fotogra-
fati ignudi, tenendo scambievolmente la mano nelle parti pudenti[7]  [sic], mentre il
Pluschow aveva maneggiato il membro dell'Ernani per farlo erigere; mentre poi
ritornato nello studio fotografico gli venne somministrato dal Pluschow un bicchie-
rino di liquori e subito preso dal sonno si trovò su d'un letto tutto sparso di liqui-
do vischioso, ciò che gli faceva intendere d'aver sofferto atti vituperevoli, però dalla
perizia eseguita sulla persona del ragazzo non si riscontravano traccie di violenza. Prima
che venisse fotografato con la bambina[8], fuori la presenza di costei, si fece maneggiare
l'asta virile. Fu poi fotografato con altri ragazzi ancora. L'autorità di P.S. aveva
già sospetti sul Pluschow per tutto ciò, che di lurido si consumava nel suo
studio fotografico, sotto l'apparenza di studi artistici, e ciò fin dall'epoca in
cui il Pluschow soffrì un furto, 12 gennaio 1904
[9], non esitò <quindi> a fare una
perquisizione in quello studio e nelle ore poi verso il mezzodì dell'8 dello stesso
mese di Maggio<,> recatisi in quella località, e propriamente nella stanza da let<to,>
rinvenne il diciottenne Moretti Amedeo in atto di rivestirsi alla presenza del Dott.
Wulnez [sic] Luigi[10] e del commesso dello studio Pietro Magnotti, al che il Pluschow
ebbe a dichiarare d'aver mostrato quel giovanetto nudo al Dott.<ore> per suoi studi
circa lo sviluppo dei muscoli. Di qui venne pure eseguita la perquisizione<,>
e dei 33 volumi contenenti fotografie furono sequestrati quattro, dal N. 29
al 33, come pure molte di quelle sciolte[11]. In un tiretto[12] del comò si rinvennero
tutti gli indirizzi dei giovani fotografati alcuni dei quali con contrassegni, di bian<co>,
chiaro, piccolo, sporco. Non poca luce di ciò che si consumava in quello studio
fotografico l'autorità di P.S. desunse dalle voluminose corrispondenze seque<stra->

//p. 4//
te, per cui quello studio era il convegno di persone destituite d'ogni senso morale,
ed il Pluschow era l'intermediario di tutte queste sozzure. Ed è perciò che
fu proceduto al suo arresto, ed iniziata la formale istruzione[13]<,> durante
la quale altra perquisizione fu disposta dall'autorità giudiziaria<,> sequestrando
altre fotografie e corrispondenze<,> anche per le lettere che all'imputato per-
venivano durante l'istruzione. E la Camera di Consiglio con ordinanza
del 15 Ott.re 1907<,> respinta la domanda di libertà provvisoria e dichiarato non
farsi luogo <a procedere> per difetto d'indizi circa il reato di violenza carnale in danno di
Marinelli Ernani[14], rinviò l'imputato sotto lo stesso modo di custodia innanzi
al Tribunale di Roma per rispondere del delitto di cui all'art 333 C.P. per aver
commesso atti di libidine sulla persona del Marinelli; del reato di cui
all'art. 345 detto C. per avere<,> anteriormente all'8 Maggio 1907<,> per
servire all'altrui libidine, indotto alle prostituzione ed eccitato alla
corruzione persone d'età minore<,> abitualmente ed a fine di lucro, non<ché>
del delitto previsto dall'art 339 C.P. per aver in Roma<,> anteriormente
all'8 Maggio 1907<,> offerto in vendita fotografie oscene, a fine di lucro, of-
fendendo il pudore. Respinta poi dalla Sezione d'Accusa con sentenza del-
l'11 Nov. 1907 l'opposizione contro l'ordinanza della Camera di Con-
siglio<,> che negava la libertà provvisoria, il Tribunale con sentenza
del 4 Aprile 1908 dichiarò non farsi luogo <a> procedimento penale a carico
di Pluschow Guglielmo in ordine all'imputazione di aver commesso atti
di libidine sulla persona del Marinelli Alfredo [sic] per l'avvenuta ed accol-
ta remissione[15]. Modificato poi il titolo del reato d'aver indotto alla prostituzione
ed eccitato la corruzione di persone d'età minore<,> abitualmente ed a fine di
lucro<,> in quelle di cui all'art. 346 C.P. d'aver agevolato e facilitato la cor-
ruzione<,> abitualmente ed a fine di lucro, per cui condannò il Pluschow per
questo reato, e per l'altro d'aver offerto in vendita fotografie oscene, of-

//p. 5//
fendendo il pudore, a fine di lucro e pubblicamente art. 229 C.P., e con il versante (?)
giuridico per la pena corporale condannò il detto Pluschow alla reclusione per
mesi sette e giorni quindici, ed a lire mille di multa, ai danni verso chi di ragione
ed alle spese del giudizio. Venne ordinato pure la confisca degli oggetti sequestrati
attinenti al reato.

Che dall'indicata ordinanza sentenza, e dall'ordinanza emessa dal Tribunale
in corso del giudizio nel 3 Aprile debitamente protestato dalla difesa ha prodotto
appello<,> deducendo[16]<:> 1°) la violazione dell'art. 311 <del> C.<odice di> Procedura Penale, avendo il Tribunale
ritenuto nella sua ordinanza che potessero leggersi tutte le lettere sequestrate
sia nella casa del Pluschow che negli uffici postali<,> dirette a lui da persone
in gran parte sconosciute al Pluschow<,> e che non furono e non potevano
essere chiamate in giudizio, sia durante il periodo istruttorio che nel dibatti-
mento. E poiché manca qualunque autenticità delle lettere stesse, non
possono essere considerate né come corpi di reato, né come documenti. Ed è
però[17] che si denunzia la nullità del dibattimento e della sentenza del Tribunale.
2)  La nullità dell'istruttoria di tutti gli atti precedenti il dibattimento
inquantoché il Pluschow, al quale venivano contestate dall'Istruttore
le risultanze dell'accusa<,> non essendo assistito d'un interprete<,> non era e
non fu in grado di rispondere con coscienza, e di far valere le sue ragioni di
difesa. 3) Ancora la nullità dell'istruttoria e del dibattimento<,> essendo
risultato dalle dichiarazioni fatte dal perito interprete nominato dal Tri-
bunale in udienza, che le lettere unite[18] agli atti<,> e delle quali si tenne
conto sia nell'istruzione che nel dibattimento<,> non erano state fedelmente
tradotte. 4) In merito poi si deduce la inesistenza degli estremi del
reato previsto dall'art. 346 C.P.<,> non avendo il Pluschow col solo
fatto d'aver fotografato al nudo i suoi modelli favorito od age-
volato la prostituzione o la corruzione dei medesimi per servire

//p. 6//
all'altrui libidine. 5) L'inesistenza altresì del reato d'oltraggio al pudore art.
339 C.P.<,> non avendo le fotografie repertate[19] nello studio del Pluschow
alcuno di quei caratteri che secondo la legge costituiscono l'oscenità
d'un disegno o d'un oggetto qualsiasi. L'oscenità consiste nelle pose, nelle
azioni del soggetto<,> non già nella sola nudità. Tanto più poi questi studi foto-
grafici sono fatti per servire di modelli e di guida, agli artisti, pittori, e
scultori, che d'esse si valgono per l'arte loro. Né è provato in alcun modo
che il Pluschow distribuisse ed esponesse al pubblico ed offrisse in vendi-
ta le fotografie stesse. Con memoria a stampa si sviluppano più
ampiamente i motivi di merito[20].
                                        
Plueschow, Triplo ritratto di ragazzi
Wilhelm von Plüschow, Triplo ritratto. Numero di catalogo ignoto.

In Diritto

Ritenuto che sono inattendibili i dedotti motivi di rito con cui s'attacca la
regolarità<,> sia del periodo istruttorio, sia del dibattimento innanzi ai primi
giudici. È pure vero che deve deputarsi[21] l'interprete alla persona ignara della
lingua italiana art. 91 C.P.P.[22], però non si rendeva necessario nel caso
in esame, perché il Pluschow rispose a tutte le interrogazioni sia innanzi
all'autorità di P.S., sia nei formati interrogatori, che ripetutamente
sostenne innanzi al Giudice Istruttore, e mai richiese l'interprete, né
il magistrato precedente ebbe la necessità <di> chiamarlo<,> tanto erano esa-
urienti e dettagliate le risposte, che in sua difesa credeva[23] l'imputato
di riferire, e che esattamente vennero inserite nei relativi verbali
d'interrogatorio, come si desume chiaramente dai fg. 12 - 34 - 104 - V. 1 ed 868 V.
1[24], da cui in cui con dettagliata precisione dà le risposte ad ogni [illeggibile][25]
zione in ordine agli elementi raccolti dalle molteplici dichiarazioni
delle parti lese e dei testimoni, nonché sulle specifiche <elen-?>
cate nei documenti sequestrati. Se intervenne l'interprete nel pub-
plico dibattimento fu per ragione d'opportunità<,> come s'è verificato


//p. 7//
anche all'udienza di questa Corte<,> avendo l'appellante dichiarato di non
conoscere l'idioma italiano. Sicché sfugge del tutto la sollevata eccezione di nullità
del periodo istruttorio perché smentita dal fatto ed operato dello stesso imputato,
che tardivamente vuole ora <di>sconoscere. Né la difesa sollevò questa eccezione
innanzi ai primi giudici, i quali per ragione d'opportunità credettero di fare
intervenire l'interprete prevedendo che l'imputato avesse [sic] dichiarato di non
sapere l'italiano<,> come ha fatto ora. Né miglior fondamento ha l'altro
dedotto motivo di nullità del dibattimento per essersi data lettura dei documenti
sequestrati senza la presenza delle persone, che al Pluschow scrivevano, ed
infatti l'onora<bi>lità dei dibattimenti non venne offesa, giacché non è
vietato di dar lettura di documenti sequestrati, quali nella specie le lettere
pervenute al Pluschow anche da lontani paesi, perché sono state acquisite
agli atti e non sono da considerarsi perciò come una escussioni testimo-
niali, ma sono atti della causa per l'accertamento della verità, e ciò
si desume dal combinato disposto degli art. 124, 144-145 C.P.P. Per cui
è fatto obbligo all'istruttore di numerare e controfirmare le tutte le
carte, che debbono poi essere riconosciute dall'imputato, il quale rispose dando
le sue giustificazioni e spiegazioni. Sicché non era necessario che tali lette-
re e documenti venissero confermati da coloro che li avevano all'imputa-
to spedite, e ben fece il Tribunale a respingere l'eccezione sollevata
dalla difesa, e che questa Corte non può non confermare. Nem-
meno ha solida base l'asserita nullità di tutta l'istruzione del processo
e dell'eseguito dibattimento, perché a dire dell'interprete Kloss Riccardo,
nominato per assistere all'udienza dal Tribunale, siasi dal perito
De Grossi Giovanni incorso in errori nel tradurre le lettere e documenti
sequestrati e ciò sia perché esso Kloss non venne chiamato per control-

//p. 8//
lare l'operato del perito De Giorgi, il quale tradusse tutte le lettere e i do-
cumenti nel periodo istruttorio, né perché il Kloss non indicò ai giudici
le varianti e discordanze nella traduzione fatta dal De Giorgi. Ma a prescin-
dere a [sic] tutto ciò la Corte<,> ai sensi della giustizia per la risoluzione della
presente causa circa le due imputazioni attribuite all'appellante<,>
può anche fare a meno di tali lettere e documenti, perché si avva-
lorerebbero sempre[26] le prove a carico dell'appellante, perché si raccolsero
elementi di fatto sicuri e certi per le concordi e molteplici
deposizioni dei testimoni<,> <tali> da emettere con ogni cognizione di causa il
giudizio, tenuto conto poi della quantità di fotografie sequestrate
in relazione alla specifica imputazione dell'offesa al pudore art 332 C.P.
Ritenuto che per quanto riflette il reato ammesso dall'impugnata
sentenza<,> d'aver l'appellante agevolato e facilitato la corruzione <-> abi-
tualmente ed a fine di lucro <-> dei minorenni, che si recavano nel suo studio
fotografico, si osserva che basta por mente alle varie deposizioni dei
testimoni per formarsi il convincimento ineluttabile di ciò che succe-
deva in quello studio. È fuori dubbio che il Pluschow raccoglieva quei
giovani in tutte le località della città, ai bagni al Tevere, al passeggio,
al teatro<,> e senza il consenso dei genitori li invitava ad andare
nello studio, ove in diverse pose ignudi li fotografava e quasi sempre
alla presenza dei forestieri suoi amici, alcuni dei quali anche dott.<ri>
vi prendevano le misure del corpo dei giovani, a loro dire per scopo
scientifico, mentre sui piedi non si prendeva misura di sorta[27], come
afferma il testimone Cuneo Rodolfo (ff. 94 V. 3 e 59 dibattimento), <Amedeo>[28]
Moretti fog. 95 V. 3 venne mostrato nudo anche ad altri signori, <e>
ciò viene asserito pure da Ceccarini Umberto chiamato [illeggibile][29]
lo Umberto<,> f.  252-258, il quale<,> per la confidenza che aveva
                                        
Pluschow, Ragazzo africano abbracciato a donna
Wilhelm von Plüschow, ragazzo africano abbracciato a donna. Numero di catalogo ignoto.
                                                 
//p. 9//
con il Pluschow e gli amici che frequentavano lo studio<,> da Montepulciano
inviò una lettera, chiedendo sussidi e mandando anche baci e bacioni, al
Pluschow ed ai forestieri, tuttoché il Ceccarini attribuisse la colpa a colui,
che gli scrisse la lettera, pure l'amico Gabrielli non poteva scrivere in quel modo
senza d'averlo suggerito esso Ceccarini. E non di minore importanza è la
deposizione dell'altro testimone Massi Rodolfo f. 279, addetto allo studio del Pluschow,
e s'apprende come costui faceva masturbare i ragazzi per l'erezione del pene prima
di fotografarli; e aggiunse che era abbastanza svelto per capire che il Pluschow
doveva essere ruffiano e che i signori forestieri frequentatori dello studio
erano pederasti attivi e passivi[30], ed ai giovani fotografati scriveva con lettere
anche fermo in posta[31] invitandoli al suo studio e per metterli in relazione con quei
forestieri. Ed il Sabatini Attilio, f. 360, non depone diversamente, prima di essere
fotografati il Pluschow tastava loro il pene per accertare che non fossero affetti
da mali venerei, e quando si fotografavano assistevano alle diverse pose forestieri
amici del Pluschow, e tra costoro il Wulner[32] che prendeva le misure delle
membra dei giovani che compensava con £ 2.50[33]. Andavano a quello studio
certo Drien, altro denominato il Paralitico ed il Baron Volf[34]; e fra i giovani
correva la voce che costoro fossero pederasti, ed infatti proprio il Sabatino
venne invitato dal Volf d'andare a casa<,> dicendo che si sarebbero divertiti, capì[35]. 
e non ci andò. Negli ultimi giorni di carnevale del 1907<,> aggiunse il Sabatini<,> si
vestì da donna e recatosi nello studio del Pluschow e da costui fu presentato ad
un signore inglese, il quale poco prestava fede di essere un'uomo[36], ad invito del
Pluschow si svestì, ed allora quel signore l'abbraccio, baciò e maneggiò il
pene regalandogli lire due. Pur accettando le modificazioni fatte dal Sabatini, di
non conoscere il Drien e che il Paralitico gli venne mostrato da Rodolfo Mas-
si e Giuseppe Pierani come pederasta, è certo che questi ultimi erano giovani
che venivano fotografati dal Pluschow. E che i forestieri andassero in cerca
di questi giovanetti lo si rileva dalle deposizioni stesse del Sabatini e dell'altro<,>
il Massi Rodolfo. Giacché l'uno afferma d'essersi per strada incontrato con
il Dott. Victor<,> che aveva del suo fotografie[37]<,> e gli propose di apprendere
la lingua tedesca, lo condusse in casa in Via della (Vite?)[38] ed ivi gli leccò

//p. 10//
l'orecchio, ed il Massi depone che un prete inglese[39] vedute le fotografie voleva
conoscere l'indirizzo del giovane Pierani, ma il Pluschow si rifiutò perché il
Pierani s'era accorto che costui aveva dei tagli all'inguine per malattia vene-
rea, però dopo a Trinità dei Monti[40] fu riconosciuto, ed afferma il Pierani
fog. 299 d'essere stato condotto insieme a Massi delle volte in osteria ed anc<he>
al Teatro, e poi fotografati tutti e tre ignudi nello studio del Pluschow.
Sicché vien meno l'assunto di costui affermando che si occupava di stu-
di artistici, e che i dottori si recavano collo scopo scientifico di rilevare il
continuo sviluppo delle membra degli individui. Ed invece come appare
anche dalle altre molteplici deposizioni di testimoni, in quello studio ave-
vano convenio [sic] gli amici del Pluschow per soddisfare le loro
concupiscenze, <ad>operando le fotografie, in quelle diverse pose oscene, per
<rin>tracciare gli individui fotografati con le indicazioni fornite dal Pluschow,
il quale aveva premura di conservare tutti gli indirizzi, segnando
anche delle specifiche d___ciazioni, come innanzi s'è detto, ad alcuni
dandogli il nome di Madamigella, grande Menaci[41], deposizione di Massi R<odolfo>
f. 29. Altri elementi di fatto si rilevano dai testimoni Francesco D'_____[42]
f. 216, Consorti Rodolfo f. 155, il quale ultimo quantunque al p<ubblico>
dibattimento abbia procurato d'attenuare le circostanze deposte nel periodo
istruttorio, pure dichiarò di non intendere escludere ciò che precedentemente
aveva deposto, e cioè di aver saputo dai due commessi del Pluschow che
costui presentava i giovanetti da lui fotografati a signori forestieri pede-
rasti, ed aggiunse d'aver egli inteso avanti le proposte del Pluschow di re-
carsi dal Conte Fersen[43], perché sarebbe stato largamente compensato,
però si rifiutò, intanto incontratosi a Napoli con il Pluschow fu
da costui accompagnato a Capri ove si trovava il Fersen, dal quale
ebbe proposte oscene, e gli toccava il pene, e seppe dalle persone

//p. 11//
di
servizio ciò che di più turpe avveniva in quella villa<;> di tutto ciò non
poteva essere ignaro il Pluschow, sia per l'offerta fatta al Consorti, sia
per l'amicizia, che intercedeva[44] con il Fersen, sia per averlo accompa-
gnato al [sic] Villa in Capri[45], ed assiduo frequentatore dello studio del Pluschow,
il quale ultimo del suo studio ne faceva ritrovo d'oscenità, giusta[46]
le deposizioni di Durasco Virgilio f. 216, il quale fu fotografato in diverse
pose insieme ad altri giovanetti ed anche solo, ed in quest'occasione comparan-
dolo con loro 3 s'abbracciò e gli maneggiò il pene, per non riprodurlo com-
pletamente floscio. Fu condotto in quello studio dal suo amico Solidi
Armando presentando[47], con suo cugino, e dal Pluschow veniva
chiamato fondiano, sul quale il Pluschow consumava atti di libidini,
come afferma il Durasco e <com'è> negato però dal Solidi, ma è più attendi-
bile la deposizione del Durasco, non volendo il Solidi confessare la
sua turpitudine. Ora<,> sono più che sufficienti tali elementi di fatto,
oltre <a> quelli deposti al pubblico dibattimento dagli altri testimoni,
per determinare con sicura coscienza le responsabilità dell'appellante
in ordine al reato di aver facilitato, indotto ed eccitato la corruzione di
persone d'età minore<,> abitualmente ad a fine di lucro. E si riscontra-
no gli elementi giuridici di cui all'art. 346 C.P. ritenuto[48] con l'impugnata
sentenza<,> ed infatti il Pluschow attirava nel suo studio tutti i ragazzi indicati
nell'elenco, ed anche delle bambine<,> tutti d'età minore e senza il consenso
dei genitori, e l'esponeva alla vista dei forestieri, i quali si permettevano
anche di toccare, baciare, misurare le membra di quei ragazzi, oltre che il
Pluschow faceva offerte per soddisfare i turpi desideri di quei suoi amici
forestieri, e su di ciò s'ha la prova palmare[49]<,> da tutto il processo<,> che
metteva in relazione quei ragazzi con i suoi amici, e costoro alcune volte
sconoscevano[50] certi i ragazzi per le fotografie comprate nello studio d'esso
Pluschow, il quale ritraeva utile di questo suo mal fare<,> per lo
meno con la vendita delle fotografie, che poco o nulla servivano per
lavori artistici, ma invece <servivano> per eccitare l'altrui libidine. Il Pluschow
ammette d'aver venduto quelle fotografie ma al di sotto del costo<,> vo-
lendo solamente ricuperare le spese, ciò che non è verosimile, do-
po tutto ciò che s'è accertato d'andare in cerca per tutti i ritrovi
della città di ragazzi e bambine. Il lenocinio è un reato contro
il buon costume, ma non è una forma di complicità nel reato medesi-
mo, perché costituisce un reato penale a sé stante, e l'obbietto[51] che lo contrad-

Wilhelm von Plueschow, Ragazzo di spalle
Wilhelm von Plüschow, Ragazzo di spalle. Numero di catalogo: 9336.

//p. 12//
distingue è che il fatto sia commesso per servire all'altrui libidine, e che il lenocinio si
riferisca non meno a colui ch'eccita la persona minore alla prostituzione che a
colui che favoreggia la prostituzione di questa persona minore, la quale
trova ostacolo per ritirarsi da quel turpe mercato. E nell'ipotesi dell'art. 366 C.P.<,> per
aversi il reato di favoreggiamento alla prostituzione non si richiede altro che
l'età minore della vittima<,> l'abitualità<,> ed il fine di lucro. L'essere o non
essere la persona minore già corrotta a nulla rileva, perché <il lenocinio ne> impedisce
il ravvedimento, e la fa continuare nella corruzione e nella mala vita,
sicché a nulla vale come parere per difesa del Pluschow che tutte quel-
le persone minorenni già essere corrotte[52], giacché non s'ha il diritto di farle
continuare in quel mestiere che perverte l'anima ed il corpo, e <le> si
incoraggia a continuare. Non è il solo fatto d'aver fotografato al nudo, ma ha favorito
ed agevolato la prostituzione corruzione per tutte le circostanze innanzi accertate.
Riconosciuto che dall'esame espletato sulle fotografie sequestrate la Corte
è pienamente convinta di non versarsi[53] in meri studi artistici ed a scopo
d'arte, ed invece il Pluschow esercitava un vero commercio di fotografie
oscene. È pur vero che l'arte anche dal nudo s'ispira all'idealità ed al bello,
però al Pluschow premeva più di mettere quasi sempre in evidenza le
parti genitali e quelle deretane, servendosi di ragazzi e ragazze, che
non oltrepassavano la maggior parte gli anni 18. L'atteggiamento, le
diverse pose che faceva prendere a quei ragazzi[54], più che l'espressione artistica
rilevava rivelano l'oscenità, allettando i lubrici sentimenti lascivi di
coloro, che guardano quelle fotografie. Né è certamente commendevole[55]
il fatto di fare assistere a tutte quelle pose delle persone estranee, e
pure volendo assua ritenere per vero, che quei dottori per scopo scientifico prendevano le
misure delle membra delle persone fotografate, certamente aveva il
Pluschow autorizzato d'impunemente esporre quei ragazzi e bambine
in quella maniera, che non solamente dai dottori, ma anche a perso-
ne estranee di cui s'assentiva[56] la presenza (?), ed alcune di costoro consumavano
veri e propri atti osceni; oltre che <ne> venivano fatti dallo stesso Pluschow
per mantener duro il pene; e ciò non con un solo, ma quasi tutti
i ragazzi. Tutto questo andamento rivela anche l'animo del
Pluschow ed il fine che si proponeva, per cui non concorreva
il sentimento artistico, ma quello invece dell'oscenità nel più vero
senso della parola. E tra le tante fotografie se ne scorgono alcune,

//p. 13//
che manifestamente rappresentano l'oscenità, per cui non occorre altro che l'atto mate-
riale della copula; e non sono veramente lavori artistici, perché l'aggrappa-
mento(?), il movimento e lo sguardo danno il vero concetto d'aver avuto il
Pluschow avuto di mira d'eccitare le libidini, come si scorge dalle fotogra-
fie N. 8467, 9350, 7145, 7070, 7140[57] ed altre simili; in cui le quali per sé stesse
arrecano offesa al pudore. E che vi sia stata la pubblicità lo si accerta dalla
confessione stessa dell'appellante, ed il fine di lucro esiste, quantunque
dal Pluschow si voglia far credere di ricavare solamente ciò che spendeva
per fare le fotografie. Sicché s'hanno tutti gli estremi del reato di cui
all'art. 332 C.P.

Ritenendo che dalle fatte riflessioni non è il caso di ripetere il dibattimento
né di disporre una nuova traduzione della corrispondenza sequestrata,
perché la Corte attinge[58] il suo convincimento dalle persone stesse che furono
fotografate, e che frequentavano lo studio del Pluschow, e dalle fotogra-
fie sequestrate. Mentre poi dalla nota della P.S. dell'8 giugno 1907 s'apprende
che varie doglianze si muovevano contro il Pluschow quando aveva il suo
studio in via Sardegna, tanto che la Banca d'Italia lo licenziò[59] f. 243.

Ritenuto che le spese d'appello sono a carico dell'appellante.

Per Questi Motivi

Letti gli art. 419<,> 568<,> 66<;>
Rigetta l'appello prodotto da Pluschow Guglielmo della sentenza del
Tribunale di Roma del 4 Aprile 1908<,> e la stessa confermando ordina
che s'esegua, ed all'uopo rimanda la causa ai primi giudici
per l'ulteriore suo corso.

Condanna l'appellante alle ulteriori spese d'Appello.

Così deciso e pubblicato all'udienza della Corte d'Appello di Roma
del 25 Maggio 1909 alla presenza dell'appellante e del P. M.

[Firme]
Com. Greco Alfredo
Cav. Ferrante
Cav. Tortora
Cav. Santasilia


Wilhelm von Plueschow, Ragazzo seduto con vaso di fiori
Wilhelm von Plüschow, Ragazzo seduto con vaso di fiori. Numero di catalogo ignoto.
                                                

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L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.
Note 

[1] La trascrizione, inedita, a cura di Giovanni Dall'Orto, è tratta dal fascicolo processuale conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. (Non conosco la segnatura, perché l'ho richiesto e ottenuto per via telematica).

La grafia dell'atto è molto peculiare e minuta; la situazione è peggiorata dal fatto che lo scrivano non lasciò spazi ai margini del foglio, per cui la rilegatura in volume delle carte rende spesso impossibile decifrare, se non a senso, le parole adiacenti al margine centrale. Che nella scansione appaiono fuori fuoco e di sbieco.
Ho indicato tra parentesi uncinate, "< >", le mie integrazioni.
Tutti i neretti, salvo il primo, sono aggiunti da me.
La trascrizione non è diplomatica e non tiene conto delle cancellature minori (una o due lettere).

Dopo la condanna di primo grado, Plüschow fece ricorso soprattutto per opporsi all'espulsione dall'Italia, che in effetti avvenne dopo il respingimento dell'appello.

[2] Errore di lettura della località di nascita, indicata correttamente nella sentenza di primo grado come "Wismar".

[3] Al momento dell'appello Plüschow aveva già scontato la condanna al carcere.

[4] La sentenza di primo grado è online qui.

[5] "Constatato che.

[6] "Pubblica Sicurezza" (la polizia).

[7] Non sono note foto di tipo "esplicito" di questo tipo scattate da Plüschow (mentre per Vincenzo Galdi si conoscono parecchi casi).
È possibile: sia che non ne siano state semplicemente ancora trovate (difficilmente foto di tale natura vengono preservate), sia che la vittima abbia attribuito a
Plüschow atti compiuti in realtà con Galdi, o che lo smercio di ipotetiche foto pornografiche scattate da Plüschow fosse affidata a Galdi, sia infine che il padre della vittima abbia qui aggravato la rilevanza dei fatti per ottenere più facilmente denaro, in cambio del ritiro della querela, come in passato era consentito fare.
In effetti Plüschow non fu condannato per questa imputazione, decaduta proprio per la remissione di querela da parte del padre della vittima, bensì per altri capi d'imputazione.

[8] Per quanto da un punto di vista morale e legale non faccia nessuna differenza il fatto che la corruzione di minore abbia per vittima una bambina o un bambino, e nonostante il fatto che (a differenza di Gloeden) Plüschow abbia prodotto una quantità enorme di nudi femminili, è notevole il fatto che in tutta la sentenza si accenni sempre alla presenza di bambine e ragazze tra le vittime solo en passant.
Si noterà infatti come l'intero interesse del tribunale sia focalizzato sui maschi, e che nessuna bambina o donna sia stata nominata fra le parti lese.
Questo suggerisce che non sia solo una coincidenza il fatto che la data di questo processo combaci con l'ondata di processi agli "omosessuali" (parola popolarizzata proprio in quell'occasione) che ebbe luogo in Europa nel 1907 a seguito dello Scandalo Moltke-Eulenburg.
Lo conferma anche il fatto che in contemporanea al processo a Plüschow ebbe luogo anche il processo a Vincenzo Galdi (che però se la cavò con la semplice chiusura definitiva della sua attività fotografica) e la campagna d'attacchi contro Wilhelm von Gloeden in Sicilia.

[9] Cfr. Anonimo, Ladri al lavoro!, ''Avanti'', 18 gennaio 1904, p. 3. In quell'occasione, in cui qualcuno fra i "ragazzi di vita" usati da Plüschow scassinò la porta dello studio, furono sequestrate diverse foto giudicate "oscene".
Ovvio quindi che la polizia fosse in attesa dell'occasione propizia per porre termine a simile attività.

[10] Il celebre cantante lirico e attore tedesco Ludwig Wüllner (1858-1938), la cui carriera subì per questo scandalo una breve eclissi, durante la quale si rifugiò a Taormina, dove frequentò Wilhelm von Gloeden.

[11] Su questo materiale sequestrato esiste il saggio di Giuseppe Falco, Su alcune anomalie sessuali, "Rivista di medicina legale e giurisprudenza medica", 1919, pp. 100-106 e 133-137.

[12] Dialettale nord-italiano per "cassetto".

[13] "Fu deciso d'iniziare formalmente un processo a suo carico".

[14] Prima della riforma della legislazione sullo stupro, nel 1907 in Italia si poteva procedere per corruzione di minore, o stupro di persone che avesse già compiuto i 12 anni, solo su querela di parte.
Trattandosi d'un minorenne, la querela poteva essere presentata solo dal genitore o dal tutore, che però nel caso in esame scelse di ritirare la denuncia (certamente in cambio d'un tornaconto economico), togliendo in questo modo base giuridica al procedimento.
Che peraltro continuò con nuove, diverse imputazioni.

[15] Ritiro della querela.

[16] Quelli elencati qui di seguito, numerati, sono i cinque argomenti per cui la difesa di Plüschow chiedeva che fosse dichiarato invalido il processo di primo grado.

[17] Perciò.

[18] Accluse, aggiunte.

[19] Trovate, e poi esibite come reperti.

[20] L'avvocato difensore di Plüschow (che in primo grado si chiamava Lazzè e il cui cognome nell'appello non è per ora noto), come si usava fare all'epoca, produsse una memoria difensiva, che poi fece stampare in pochi esemplari per renderne più agevole la lettura ai giudici, a cui fu consegnata. Non se ne ha per ora alcuna traccia.

[21] Provvedere, fornire.

[22] "Codice di Procedura Penale".

[23] Riteneva utile.

[24] Si tratta dei f<oglio> e del v<olume> dei documenti raccolti per istruire il processo: a quanto si apprende dalle citazioni, i volumi dovevano essere almeno tre.
Non risulta che ne sia sopravvissuta alcuna parte (di solito viene archiviata solo la sentenza).

[25] Parola illeggibile perché sbiadita e di scorcio, dal contesto è richiesto un termine come "afferma/zione".

[26] "Manterrebbero in ogni caso il loro valore".

[27] Modo indiretto per affermare che le misure a cui erano interessati i clienti erano quelle dei genitali, non certo quelle dei piedi.

[28] La parola, all'estremo margine destro, è illeggibile perché sbiadita e di scorcio. Tuttavia dal processo di primo grado si apprende che il nome del Moretti era "Amedeo".

[29] La parola, all'estremo margine destro, è sbiadita e di scorcio. Si potrebbe integrare ipoteticamente con "<picco->lo".

[30] Il tribunale usa qui il termine nel significato generico di "sodomiti" o "omosessuali", senza riferimento specifico all'età dei partner, al contrario di quanto fa oggi il termine, che è  sinonimo di "pedofili".

[31] Era un servizio che permetteva, a chi non aveva o non voleva rivelare un indirizzo in una città, di farsi inviare la corrispondenza a un ufficio postale, che la teneva "ferma in posta" per un periodo di tempo, durante il quale esibendo il documento indicato nell'indirizzo era possibile ritirarla.
Il servizio era nato pensando ai rappresentanti di commercio e ai viaggiatori in genere, ma divenne immediatamente la soluzione preferita da chi voleva mantenere l'anonimato per incontri sessuali.

[32] Sempre Ludwig Wüllner.

[33] La cifra era davvero esigua, circa 12 euro, anche se ai prezzi dell'epoca permetteva di comprare sei chili di riso o cinque litri di vino.

[34] Probabile italianizzazione di un cognome Wolff. La storpiatura dei cognomi è comunissima nei documenti dell'epoca, perfino, come in questo caso, in quelli ufficiali.

[35] "Ma il Sabatini capì cosa intendesse fare, e non ci andò".

[36] Era molto effeminato, "dava pochi segni di essere un maschio".

[37] Credo voglia dire che si era già procurato fotografie di nudo di Sabatini.

[38] La grafia idiosincratica rende difficile capire cosa intendesse lo scrivano, comunque una "Via della Vite" esiste a Roma, non lontano dallo studio di Pluschow, quindi la lettura è probabile.

[39] Mi è stato chiesto se si potesse trattare di Frederick Rolfe ("Baron Corvo", 1860-1913), notoriamente appassionato di foto di nudo maschile, mentre era seminarista al Collegio Scozzese a Roma, che non dista molto dallo studio di Plüschow.
La risposta è no: a parte il fatto che egli affermò d'essersi mantenuto casto fintantoché aspirò al sacerdozio (e non esiste motivo di non credergli, visto che ammise di
non esserlo stato dopo) quel soggiorno data agli anni 1889-90, ossia troppo tempo prima dei fatti discussi in questo processo.

[40] All'epoca, luogo di prostituzione maschile.

[41] Mia lettura ipotetica, forse errata.

[42] Illeggibile, perché sull'estremo margine destro.
Nel processo di primo grado non è però nominato nessun testimone di nome Francesco.

[43] Si tratta del famoso barone Jacques d'Adelswärd-Fersen (1880 - 1923), protagonista del romanzo di Roger Peyrefitte, L'esule di Capri, nominato anche nel processo di primo grado.

[44] "Intercorreva".

[45] La celebre Villa Lysis, tuttora esistente.

[46] "Secondo".

[47] "Che lo presentò".

[48] "Invocato", usato per la condanna di primo grado.

[49] "Palese".

[50] Intende dire: "riconoscevano".

[51] Oggetto.

[52] Nei processi per "corruzione di minore" era circostanza attenuante o addirittura esimente il fatto che il minore fosse già corrotto prima del reato.

[53] "Del fatto che non si sta parlando"...

[54] Si noti, ancora, la sparizione delle "ragazze" dall'imputazione, come se ai giudici la loro sorte non importasse.

[55] "Meritevole di lode", di approvazione.

[56] "Consentiva".

[57] Nell'unica foto fin qui rintracciabile, fra quelle nominate col numero di catalogo, è presente un giovane in piedi, in nudo frontale, a cui una donna anch'essa nuda e in piedi appoggio le testa sulla spalla. A onor del vero, benché il pene del giovane sia flaccido, è plausibile l'accusa qui formulata di averlo manipolato per accrescerne il volume.

[58] Trae, deriva.

[59]  Nel senso che gli chiuse il conto corrente.

 


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