Alcuni statuti prenapoleonici
in lingua italiana [1309-1799] [1]
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[1309-1310] "Constituto" di Siena del 1296 volgarizzato
[febbraio 1397] Bando di Carlo I Malatesta a Rimini
[1476] Grida a Milano
[29/12/1494] "Provvisione" fiorentina
(Link esterno al mio sito)
[1549] Statuti di Valtellina [2]
Cap. 50. Della pena del sodomita (p. 91).
È anchora statuito, che ciascun sodomita sia col foco abrusciato, talmente che mora.[3].
Et sodomita s'intenda d'esso fatto, et ragione, non solamente colui che haverà a far col maschio, ma anchora quello che haverà a fare con animal bruto, overo con alcuna don<n>a contra de la natura.
La Giustizia. Incisione allegorica
[1558 e 1561] Francesco I de' Medici (1541-1587), Legge toscana contro lo stupro
[1566] Francesco I de' Medici (1541-1587), Bando (...) sopra la bestemmia
[1572] Statuti
della Corsica [4].
Vol. 1, Statuti criminali, par. 41, "Degli adulteri, e stupri" (pp. 135-137):
... coloro che contro natura, ed abominevol vizio di sodomia peccheranno, od incorreranno, siano impiccati per la gola, ed abbruciati.
[1578] Statuti
della Val di Scalve [4a].
De poena Sodomitarum. Cap. 190.
/p. 76/ Ancora è statuito, & ordinato, che se alcuno cascarà in quello nefando, & abhorrendo peccato di Sodomia, sia condannato di esser abbrusciato /p. 77 / nel fuoco, & far che in quello mori avanti <che> partino li officiali dal luogo della giustitia.

[1610] card. Benedetto Giustiniani (1554-1621), Bando generale [per Bologna]
[1620] Statuti
del Lago di Garda [5].
Che i Sodomiti siino abbrusciati. Cap. CCXI.
Parimente, che qualunque usarà con Donna, ò con Maschio contro natura, con animo di commettere Sodomia; sii punito capitalmente si che muora; & dipoi sii con foco abbrusciato; & ciò, se sarà seguita pollutione, come di sopra; ma se non sarà seguita pollutione; stij nelle prigioni per un anno, & sij condennato in Lire 300. piccioli, & sii bandito della Riviera per anni dieci: & se frà l'anno venirà in detta Riviera, le sii troncata la mano più valida; et il patiente sii punito, ò castigato; ò veramente si assolva ad arbitrio del Signor Capitanio, & Giudice, attesa la qualità della persona, & del delitto; et l'età parimente.
L'Italia in una mappa del 1756
[1767, ma 1329] Statuto di Padova [6]
Liber V, statutum VIII, caput 2 (vol. 2, p. 204-205).
p. 205:
Quello che avrà ardire di contaminare Donna, o Uomo contro natura si [sic] abbruciato.
Quello poi
che permette di essere contaminato si punisca, e castighi, ovvero ancora
si assolvi ad arbitrio del Podestà, e sua Corte, considerata la
qualità del delitto, Persona, e di lei età-[7].
L'Italia nel 1790, in una mappa inglese
[1771] Francesco III d'Este duca di Modena e Reggio (1698-1780) [8]
Tomo 2. Libro V. Titolo XI. Dello stupro, ed altri delitti di carne.
§ XX (p. 268)
(...)
Per gli altri
delitti di carne anche nefandi si starà alla disposizione del Gius
Civile [9].
[13/1/1787] Giuseppe II d'Asburgo (1741-1790), Codice per i dominii austriaci in Italia
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Note
[1] Perché "prenapoleonici"? Perché fu Napoleone ad abrogare in Italia gli antichi Statuti e le antiche leggi, comprese quelle contro la sodomia e i sodomiti qui riportate. Al loro posto rimase, anche dopo la sua caduta, un nuovo codice penale e civile, il Codice napoleonico, che non condannava più gli atti omosessuali.
Tutti gli Stati italiani mantennero in vigore il Codice napoleonico anche dopo la Restaurazione, ad eccezione dei due più reazionari, il regno dei Savoia e lo Stato della Chiesa.
Per la legislazione prenapoleonica si vedano anche gli statuti in latino.
[2].Li statuti di Valtellina riformati nella Città di Coira nell'anno del Signore MDXLVIII, Delfino Landolfo, Poschiavo 1549, II, Statuti Criminali, pp. 80r-108v.
La Valtellina in quel periodo, e fino all'epoca napoleonica, apparteneva alla Svizzera. Questi statuti furono approvati nel gennaio 1549.
[3] "Sia bruciato col fuoco, fino a che muoia".
[4] Da: Statuti criminali e civili di Corsica, Dumoulin, Lyon 1843 (2 voll.). La Corsica in questo periodo apparteneva a Genova.
[4a] Da: Statuti, leggi et ordini municipali di tutta la val di Scalve, nuovamente reformati anno Domini MDLXXVIII, Santini, Bergamo 1733. Devo a Stefano Bolognini, che ringrazio, l'invio delle scansioni.
La Val di Scalve faceva parte dei dominii della Repubblica di Venezia.
[5] Da: Statuti criminali et civili della Magnifica Communità della Riviera nuovamente tradotti di Latino in Volgare [1620], Lantoni, Salò 1626, Statuti criminali, p. 110. Promulgati dalla Repubblica di Venezia.
[6] Da: Statutorum magnificae civitatis Paduae libri sex. Degli statuti della magnifica città di Padua libri sei, Tivano, Venezia 1747 (ma 1767) e 1767, 2 voll.
Si tratta del rinnovo, nel 1767, dello Statuto del 1329.
Padova apparteneva allora alla Repubblica di Venezia.
[7] È traduzione del testo latino degli Statuti del 1329, riportato a fronte a p. 204 di questa edizione.
[8] Da: Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima [1771], Società tipografica, Modena 1781, 2 tomi.
[9] Cioè della tradizione del Corpus juris civilis di Giustiniano, che prevede la pena del rogo. "Nefando" è un eufemismo assai comune in questo periodo per indicare la sodomia ("peccato nefando", "vizio nefando", o anche semplicemente "il nefando"). |