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Elisabetta I (1522-1603)

Elisabetta I - Ritratto di anonimo - Siena, Pinacoteca nazionale
Anonimo, Elisabetta I (Siena, Pinacoteca nazionale).
Act, 5 Elisabeth I / Legge, 5 Elisabetta I [1563] [1]
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5 Eliz I. chap. 17
Quinto anno del regno di Elisabetta I, cap. 17

<I.> Where in the Parliament begun at London the 3d Day of November in the 21st Years of the late King of most famous Memory, King Henry the Eighth, and after by Prorogation holden at Westminster in the 25th Year of the Reign of said late King, there was one Act and Statute made, entitled, An Act for the Punishment of the Vice of Buggery, whereby the said detestable Vice was made Felony, as in the said Estatute [sic] more and large it doth and may appear:

<1.> Poiché nel Parlamento inaugurato a Londra il 3 di novembre del ventunesimo anno[2] <di regno> del defunto sovrano di chiarissima memoria, re Enrico ottavo, e dopo la proroga avvenuta a Westminster nel venticinquesimo anno di regno del detto defunto re [3], fu fatta una legge e statuto, intitolata, "Una legge per la punizione del vizio di Buggery", con la quale il detto detestabile vizio era stato reso un delitto capitale, come meglio e ampiamente appare nel detto statuto;
Forasmuch as the said Statute concerning the Punishment of the said Crime and Offence of Buggery standeth at this present repealed and void by Virtue of the Statute of Repeal made in the 1st Year of the Reign of the late Queen Mary: e poiché il detto statuto relativo alla punizione del detto crimine e delitto di buggery al momento presente si ritrova abrogato e annullato in virtù dello Statuto di abrogazione promulgato nel primo anno di regno della defunta regina Maria [4];
Sithence which Repeal so had and made divers evil disposed Persons have been the more bold to commit the said most horrible and detestable Vice of Buggery aforesaid, to the high Displeasure of Almighty God. Successivamente alla cui abrogazione così voluta ed effettuata, svariate persone disposte al male sono state molto audaci nel commettere il detto orribilissimo e detestabilissimo vizio di buggery sopraddetto, con gran corruccio dell'Onnipotente Dio;

II. Be it enacted, That the said Statute before mentioned, made in the 25th Year of the said late King Henry the 8th, for the Punishment of the said detestable Vice of Buggery, and every Branch, Clause, Article and Sentence therein contained, shall from and after the 1st Day of June next coming be revived,

2. Sia stabilito, che il detto statuto prima menzionato, fatto nel 25mo anno del detto defunto re Enrico VIII, per la punizione del detto detestabile vizio di buggery, ed ogni suddivisione, clausola, articolo e frase in esso contenuto, torneranno in vigore dal e dopo il primo giorno del giugno prossimo venturo,
and from thenceforce shall stand, remain, and be in full Force, Strength and Effect for every, in such Manner, Form and Condition, as the same Statue was at the Day of the Death of the said late King Henry the Eighth, the said Statute of Repeal made in the said 1st Year of the said late Queen Mary or any Words general or special therein contained, or any other Act or Acts, Thing or Things, to the contrary notwithstanding. e da ora in poi starà, rimarrà e sarà in pieno vigore, forza ed effetto per tutti, nello stesso modo, forma e condizione in cui era lo stesso statuto nel giorno della morte del detto fu re Enrico VIII, non ostando a ciò nulla in contrario nel detto Statuto di abrogazione, fatto nel citato primo anno della detta Regina Maria, o qualsiasi parola generale o speciale in esso contenuta, o in qualsiasi legge o leggi, o qualsiasi cosa o cose.

L'autore ringrazia fin d'ora chi vorrà aiutarlo a trovare immagini e ulteriori dati su persone, luoghi e fatti descritti in questa pagina, e chi gli segnalerà eventuali errori in essa contenuti.

Note

[1] Il testo è quello online sul sito del Center for the Original intent of the Constitution, un'associazione di destra che vuole il ripristino di questo tipo di leggi negli Usa. La grafia di tale versione è stata completamente aggiornata alla forma corrente oggi.
L'aggiunta di acapo e neretti, come pure la traduzione italiana, inedita, sono opera mia.

Questo decreto di limita a ripristinare la legge antisodomia promulgata da re Enrico VIII nel 1533, e rinnovata nel 1541. Per le vicende legate a tale approvazione, rimando al commento che ho già fatto parlando di tale legge.

Ho lasciato non tradotta la definizione di "Buggery", che era corrente nella legge inglese del tempo (gli indici di diversi manuali giuridici del tempo alla voce "Sodomy" rimandano alla voce "Buggery", non il contrario), perché essa si differenzia da quella di "sodomia" per il fatto di comprendere anche il bestialismo, e più tardi qualsiasi atto sessuale non procreativo. Si tratta di una concezione tipicamente nordeuropea e protestante, e quindi anche britannica, laddove i paesi cattolici distinguevano, seguendo san Tommaso d'Aquino, fra sodomia, atti contro natura, e bestialismo.
Ho trattato la questione nel mio libro Tutta un'altra storia, Il saggiatore, Milano 2015, pp. 142-165.

[2] Nel 1533.

[3] Nel 1541.

[4] Nel 1553. Edoardo VI aveva ribadito nel 1548 la validità di tale legge.


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